Cassazione Penale, Sentenza n. 19329/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato per cessazione la sentenza che dichiarava estinto il reato di lottizzazione abusiva per esito positivo della messa alla prova, denunciando violazione di legge: l'ordinanza di ammissione alla prova non prevedeva e non prevedeva controlli sulle "condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato" (obbligo previsto dall'art. 168‑bis c.p.), essendo stata prevista soltanto la prestazione di lavoro di pubblica utilità. Inoltre non risulta che l'ordinanza sia stata comunicata preventivamente al Procuratore, con conseguente legittimità dell'impugnazione anche dell'ordinanza stessa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la messa alla prova, ai sensi dell'art. 168‑bis c.p. e degli artt. 464 bis e 464 quinquies c.p.p., richieda obbligatoriamente prescrizioni dirette all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, distinte e non supplibili con il lavoro di pubblica utilità. Nel caso concreto l'ordinanza di ammissione alla prova era viziata perché non prevedeva le condotte riparatorie necessarie alla eliminazione delle conseguenze della lottizzazione abusiva e non risultava che il ripristino dello status quo fosse adeguatamente comprovato. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza di ammissione alla prova sia la sentenza di estinzione del reato e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Sassari per il prosieguo del procedimento. La prova documentale presentata dalla difesa (comunicazione di ottemperanza del 9/12/2023) non è stata ritenuta sufficiente in assenza di riscontro amministrativo positivo.
Norme richiamate
la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, ...
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la prestazione di condotte dirette all'eliminazione delle conseguenze del reato è elemento necessario e autonomo per la concessione della messa alla prova e non può essere surrogato dall'affidamento al servizio sociale o dalla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
il provvedimento di ammissione alla prova deve contenere le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato
Secondo la Corte l'art. 464‑bis impone che il programma di messa alla prova includa specifiche prescrizioni riparatorie; l'assenza di tali prescrizioni rende illegittima l'ordinanza di ammissione alla prova.
art. 464‑quinquies cod. proc. pen.
il giudice nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti debbono essere adempiuti
La Corte rileva che la norma conferma l'obbligatorietà e la natura distinta delle condotte riparatorie, richiedendo altresì che il giudice fissi termini e verifichi l'adempimento.
art. 1 Prot. n. 1 CEDU (richiamato)
Richiamato sul piano ermeneutico per il principio di proporzionalità rispetto alle misure distruttive o di confisca delle aree: ai fini di evitare misure come la confisca è necessaria l'effettiva e integrale eliminazione delle opere abusive e la ricomposizione fondiaria allo stato ante.
Massime di principio
- Per reati edilizi (es. lottizzazione abusiva) la messa alla prova richiede prescrizioni specifiche volte a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato; il mero lavoro di pubblica utilità non è sufficiente.
- Il giudice deve prevedere nel programma e nell'ordinanza termini e obblighi riparatori e deve effettuare, prima di dichiarare l'estinzione, idonei e concreti accertamenti (anche istruttori) sull'effettivo ripristino dello status quo o sulla regolarizzazione delle opere.
- La comunicazione di avvenuto ripristino da parte dei privati non sostituisce la verifica amministrativa o giudiziale: è necessario un riscontro positivo da parte dell'ente competente (es. Comune) o altra idonea prova documentale dell'eliminazione delle conseguenze.
- L'omessa comunicazione dell'ordinanza di ammissione alla prova al Procuratore generale legittima l'impugnazione sia dell'ordinanza sia della successiva sentenza di estinzione con ricorso per cessazione.
- In caso di lottizzazione abusiva la verifica della completezza delle demolizioni o della sanatoria integrale è funzionale non solo all'estinzione del reato ma anche ad evitare misure patrimoniali (es. confisca): solo l'effettiva e integrale eliminazione delle opere rende superflia la confisca.
- Se il programma di messa alla prova è viziato per mancanza delle condotte riparatorie, l'ordinanza e la sentenza di estinzione possono essere annullate e il procedimento rimesso in visione al giudice di merito per nuovi accertamenti.
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