Cassazione Penale, Ordinanza n. 03935/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato o comunque determinato il trattamento sanzionatorio. Dai passaggi riportati emerge che le censure riguardavano esclusivamente la graduazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la pena fosse stata irrogata in misura incongrua e che il giudice di merito non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli alla difesa. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte in appello, e che non era prospettato alcun vizio di legittimità effettivo, ma soltanto una richiesta di nuova valutazione del merito sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla pena base e sugli aumenti/diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti sollecitasse una rivalutazione della congruità della pena, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica. Ha inoltre ritenuto corretta e non sindacabile in cassazione la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito aveva fatto riferimento a elementi ritenuti decisivi, in particolare ai precedenti penali specifici. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La determinazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di commisurazione, secondo la discrezionalità del giudice di merito.
La pena va graduata in base ai criteri di gravità del fatto e capacità a delinquere, valutazioni riservate al giudice di merito.
Massime di principio
- La graduazione della pena, inclusa la modulazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se non nei casi di mero arbitrio o manifesta illogicità.
- La doglianza che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile in sede di legittimità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia manifestamente illogica o manchi del tutto; non è necessario che il giudice confuti singolarmente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
- La valorizzazione dei precedenti penali specifici può costituire motivazione sufficiente per negare le attenuanti generiche, quando tale elemento sia ritenuto rilevante dal giudice di merito.
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