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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37007/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per la detenzione di segni distintivi idonei a trarre in inganno sulla qualità o funzione di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, da un lato, l'inoffensività della mera detenzione dei segni distintivi e, dall'altro, il vizio della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando le ragioni già espresse dalla Corte di merito circa la rilevanza offensiva della detenzione dei segni distintivi. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il giudizio sulle attenuanti generiche è di fatto e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-ter c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; la sentenza non ne sviluppa il contenuto tipico, limitandosi a registrare la contestazione e la conferma della responsabilità

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione e valutazione richiamati per il giudizio sulle attenuanti generiche, che il giudice di merito può apprezzare discrezionalmente sulla base degli elementi ritenuti decisivi

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La mera detenzione di segni distintivi penalmente rilevanti non può essere qualificata come fatto inoffensivo quando il giudice di merito ne abbia motivato la concreta idoneità lesiva secondo la fattispecie incriminatrice contestata.
  • Il giudizio di concessione o diniego delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è coerente e prende in considerazione gli elementi ritenuti decisivi, anche solo richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche non è आवश्यकe una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa: è sufficiente la valorizzazione di quelli reputati prevalenti, come i precedenti penali dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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