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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40752/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale (art. 217 comma 2 e art. 224 legge fall.), articolando due censure: 1) vizio di motivazione per avere la corte ritenuto la colpa del ricorrente nonostante il suo affidamento al commercialista incaricato della contabilità; 2) vizio di legge e di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., contestando che i giudici avrebbero valutato erroneamente l'entità del passivo come indice di lesività e avrebbero trascurato la condotta successiva del ricorrente (rivolgersi ad altro professionista e fornire elementi al curatore)

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa; l'imprenditore resta responsabile per la tenuta dei libri e per la vigilanza sull'operato dei professionisti incaricati, salvo prova rigorosa contraria, e nel caso concreto il ricorrente non ha fornito tale prova. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto che la valutazione del merito è stata corretta: è stata esaminata la fattispecie nella sua interezza (modalità della condotta, grado di colpevolezza, non abitualità, entità del danno) e la condotta successiva non ha eliminato il disvalore del fatto né l'incompletezza della contabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2 e art. 224, legge fallimentare

    Riguardano la bancarotta documentale; puniscono la mancata o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. La Corte interpreta tali norme come tutelanti una situazione di pericolo presunto, punibili anche a titolo di colpa quando l'imprenditore ometta o curi male la contabilità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto quando, considerata la modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e la non abitualità, l'offesa è marginale. La Corte sottolinea che la valutazione è complessiva e discrezionale e non si limita alla sola entità del danno.

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare

    Riguarda l'attenuante per la particolare tenuità del danno in materia di bancarotta; la valutazione è centrata sull'effetto della condotta sulla possibilità dei creditori di esercitare azioni (revocatorie ecc.) e sulla diminuzione effettiva dell'attivo ripartibile.

  • art. 42 cod. pen.

    Disciplina la responsabilità per colpa e l'esigenza di previsione; la Corte osserva che, anche senza una previsione 'esplicita', la punibilità a titolo di colpa può risultare implicitamente desumibile dalla struttura della norma sulla bancarotta.

  • artt. 2214 e ss. cod. civ.

    Imposizione all'imprenditore dell'obbligo personale di tenuta dei libri e delle scritture contabili; sebbene possa avvalersi di professionisti, l'imprenditore resta responsabile dell'attività e delle omissioni di chi ha incaricato.

  • art. 133, comma 1, cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione del grado di colpevolezza; richiamato come parametro da considerare nelle valutazioni ai fini dell'art. 131-bis (giudizio complessivo sulla gravità del fatto).

Massime di principio

  • La bancarotta semplice documentale può essere punita anche a titolo di colpa: l'imprenditore non è esente dalla responsabilità solo perché ha delegato la contabilità a un professionista.
  • Sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità dell'imprenditore per la regolarità delle scritture contabili; può essere superata solo con prova rigorosa che dimostri di avere fornito tutte le indicazioni e la documentazione necessari e di aver esercitato effettiva vigilanza.
  • Nella scelta di un professionista rileva anche la culpa in eligendo e l'obbligo di controllo sul suo operato: occorre dimostrare una scelta oculata e verifiche periodiche per attenuare il rischio di responsabilità.
  • L'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione globale del fatto (modalità della condotta, entità del danno/pericolo, non abitualità, grado di colpevolezza); non è sufficiente la mera ridotta entità del passivo per determinare l'esclusione della punibilità.
  • Nel reato documentale il danno va misurato in termini di diminuzione effettiva dell'attivo ripartibile e dell'incapacità di ricostruire la situazione contabile o di esercitare le azioni a tutela dei creditori, non in base al solo importo nominale del passivo.
  • Le azioni successive volte a rimediare (es. rivolgersi a un altro professionista, fornire documentazione al curatore) possono attenuare la valutazione complessiva ma non necessariamente eliminano il disvalore della condotta originaria, salvo prova che abbiano completamente sanato l'incompletezza contabile.
  • Per ridurre il rischio penale: mantenere documentazione ordinata, conservare prove delle istruzioni e documenti forniti al professionista, effettuare controlli periodici sull'operato del consulente e intervenire tempestivamente per correggere irregolarità.

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