Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03556/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello deducendo un unico motivo, con il quale contesta la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio compiute dai giudici di merito. In particolare, censura l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in relazione a una condotta di spaccio di cocaina. La Corte rileva che le doglianze sono generiche e si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La motivazione di merito è ritenuta congrua e immune da vizi logici, poiché ha applicato correttamente i parametri normativi del fatto lieve, valorizzando il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, nonché le modalità organizzate dell'azione e i costi affrontati in rapporto al presumibile profitto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure muovessero un sindacato di merito sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre confermato la correttezza della motivazione con cui era stata esclusa la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sulla base del rilevante dato ponderale della droga sequestrata e delle modalità organizzate dello spaccio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    L'ipotesi di fatto lieve deve essere valutata considerando congiuntamente tutti i parametri normativi: qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione. Se uno degli indici risulta negativamente assorbente, gli altri non possono ribaltare l'esito del giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
  • L'esclusione della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti deve fondarsi su una valutazione complessiva di tutti i parametri legali; la presenza di un indice negativamente assorbente rende recessive le ulteriori considerazioni favorevoli all'imputato.
  • Nel controllo di cassazione è sufficiente una motivazione di merito congrua, coerente e priva di vizi logici, quando fondata su corrette massime di esperienza e su un ragionamento non manifestamente illogico.
  • La contestazione del solo apprezzamento della prova, senza individuare specifici vizi della motivazione o violazioni di legge, conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.