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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37212/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del Decreto n.1118/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Trieste (15/09/2020) con cui sono state revocate precedenti ammissioni al patrocinio a spese dello Stato con riserva di acquisire informative ai sensi dell'art.96 D.P.R. 115/2002, sulla base della sussistenza di collegamenti con realtà mafiose ai sensi dell'art.76 comma 4-bis D.P.R. 115/2002. Il ricorrente deduce la violazione di norme (art.12 preleggi, art.99 e art.76 comma 4-bis D.P.R. 115/2002 alla luce della sentenza n.139/2010 Corte Cost.) e sostiene l'esistenza di condizioni di disagio e l'interruzione dei rapporti con contesti associativi criminali, chiedendo l'annullamento della revoca.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazione fosse stato proposto all'autorità incompetente. Richiamando consolidata giurisprudenza e le Sezioni Unite, ha qualificato il ricorso come opposizione ex art.99 D.P.R. 115/2002 e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste per la trattazione di competenza. Non è stata decisa la questione di merito sulla sussistenza o meno dei collegamenti mafiosi né sull'ammissibilità del patrocinio; il procedimento è stato semplicemente rimesso all'autorità competente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.115/2002, art.96

    Articolo richiamato in relazione alle informative richieste; usato come fondamento per l'acquisizione di notizie da organi pubblici prima di decidere sulla revoca dell'ammissione al patrocinio.

  • D.P.R. n.115/2002, art.76 comma 4-bis

    Norma che prevede l'esclusione dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per condanne per reati ostativi (collegamenti con organizzazioni mafiose); il Tribunale ha ritenuto sussistere elementi che giustificavano la revoca sulla base di questa disposizione.

  • D.P.R. n.115/2002, art.99

    La Corte ha richiamato l'art.99 come rimedio procedurale appropriato: contro la revoca dell'ammissione non si propone il ricorso per cassazione ma l'opposizione davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca.

  • D.P.R. n.115/2002, art.112

    Riferito nella giurisprudenza come norma collegata alla disciplina della revoca e dei provvedimenti di ammissione al patrocinio; chiarisce ambito procedurale di intervento d'ufficio.

  • Legge n.168/2005 (conversione D.L. n.115/2005)

    Richiamata per spiegare il quadro normativo dopo le modifiche del 2005; la giurisprudenza ha ritenuto che la conversione non ha eliminato i rimedi previgenti e che la revoca va impugnata con l'opposizione ex art.99.

  • Art.12 delle Preleggi

    Richiamato dal ricorrente in motivo di doglianza, ma la Corte non ha deciso il merito e ha valutato principalmente la competenza procedurale.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.139/2010

    Citata dal ricorrente per richiamare principi interpretativi in tema di esclusione dal patrocinio; non è stata valutata nel merito dalla Corte che ha solo rimesso gli atti all'autorità competente.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, 12.7.2004, Pangallo e pronunce successive)

    Principio consolidato secondo cui il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio è impugnabile mediante opposizione ex art.99 D.P.R. 115/2002 e non tramite ricorso per cassazione; la Corte si è attenuta a questo orientamento qualificando e trasmettendo il ricorso.

Massime di principio

  • La revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere impugnata mediante opposizione ex art.99 D.P.R. 115/2002 davanti all'ufficio del giudice che ha disposto la revoca; non è il ricorso per cassazione il rimedio iniziale competente.
  • Se si propone il rimedio errato (es. ricorso per cassazione contro revoca d'ufficio), la Corte può qualificare il gravame come opposizione e rimettere gli atti all'autorità competente invece di decidere sul merito.
  • Quando la revoca è fondata su informative e sospetti di collegamenti 'ostativi' (art.76 comma 4-bis), il contraddittorio in sede di opposizione è la sede idonea per contestare la valutazione degli elementi e proporre prove dell'interruzione dei rapporti o delle condizioni personali disagiate.
  • La qualificazione procedurale è rilevante: il corretto percorso processuale (opposizione davanti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza e, successivamente, possibile impugnazione in Cassazione dell'ordinanza che definisce l'opposizione) conserva le garanzie difensive e l'accesso ai rimedi superiori.
  • In casi simili è opportuno documentare puntualmente l'assenza o l'interruzione di vincoli con realtà associative criminali e le condizioni personali che giustificano il patrocinio, presentando tali elementi nell'opposizione ex art.99 per evitare decadenze procedurali.

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