Cassazione Penale, Sentenza n. 37212/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del Decreto n.1118/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Trieste (15/09/2020) con cui sono state revocate precedenti ammissioni al patrocinio a spese dello Stato con riserva di acquisire informative ai sensi dell'art.96 D.P.R. 115/2002, sulla base della sussistenza di collegamenti con realtà mafiose ai sensi dell'art.76 comma 4-bis D.P.R. 115/2002. Il ricorrente deduce la violazione di norme (art.12 preleggi, art.99 e art.76 comma 4-bis D.P.R. 115/2002 alla luce della sentenza n.139/2010 Corte Cost.) e sostiene l'esistenza di condizioni di disagio e l'interruzione dei rapporti con contesti associativi criminali, chiedendo l'annullamento della revoca.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazione fosse stato proposto all'autorità incompetente. Richiamando consolidata giurisprudenza e le Sezioni Unite, ha qualificato il ricorso come opposizione ex art.99 D.P.R. 115/2002 e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste per la trattazione di competenza. Non è stata decisa la questione di merito sulla sussistenza o meno dei collegamenti mafiosi né sull'ammissibilità del patrocinio; il procedimento è stato semplicemente rimesso all'autorità competente.
Norme richiamate
Articolo richiamato in relazione alle informative richieste; usato come fondamento per l'acquisizione di notizie da organi pubblici prima di decidere sulla revoca dell'ammissione al patrocinio.
D.P.R. n.115/2002, art.76 comma 4-bis
Norma che prevede l'esclusione dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per condanne per reati ostativi (collegamenti con organizzazioni mafiose); il Tribunale ha ritenuto sussistere elementi che giustificavano la revoca sulla base di questa disposizione.
La Corte ha richiamato l'art.99 come rimedio procedurale appropriato: contro la revoca dell'ammissione non si propone il ricorso per cassazione ma l'opposizione davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca.
Riferito nella giurisprudenza come norma collegata alla disciplina della revoca e dei provvedimenti di ammissione al patrocinio; chiarisce ambito procedurale di intervento d'ufficio.
Legge n.168/2005 (conversione D.L. n.115/2005)
Richiamata per spiegare il quadro normativo dopo le modifiche del 2005; la giurisprudenza ha ritenuto che la conversione non ha eliminato i rimedi previgenti e che la revoca va impugnata con l'opposizione ex art.99.
Art.12 delle Preleggi
Richiamato dal ricorrente in motivo di doglianza, ma la Corte non ha deciso il merito e ha valutato principalmente la competenza procedurale.
Corte Costituzionale, sentenza n.139/2010
Citata dal ricorrente per richiamare principi interpretativi in tema di esclusione dal patrocinio; non è stata valutata nel merito dalla Corte che ha solo rimesso gli atti all'autorità competente.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, 12.7.2004, Pangallo e pronunce successive)
Principio consolidato secondo cui il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio è impugnabile mediante opposizione ex art.99 D.P.R. 115/2002 e non tramite ricorso per cassazione; la Corte si è attenuta a questo orientamento qualificando e trasmettendo il ricorso.
Massime di principio
- La revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere impugnata mediante opposizione ex art.99 D.P.R. 115/2002 davanti all'ufficio del giudice che ha disposto la revoca; non è il ricorso per cassazione il rimedio iniziale competente.
- Se si propone il rimedio errato (es. ricorso per cassazione contro revoca d'ufficio), la Corte può qualificare il gravame come opposizione e rimettere gli atti all'autorità competente invece di decidere sul merito.
- Quando la revoca è fondata su informative e sospetti di collegamenti 'ostativi' (art.76 comma 4-bis), il contraddittorio in sede di opposizione è la sede idonea per contestare la valutazione degli elementi e proporre prove dell'interruzione dei rapporti o delle condizioni personali disagiate.
- La qualificazione procedurale è rilevante: il corretto percorso processuale (opposizione davanti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza e, successivamente, possibile impugnazione in Cassazione dell'ordinanza che definisce l'opposizione) conserva le garanzie difensive e l'accesso ai rimedi superiori.
- In casi simili è opportuno documentare puntualmente l'assenza o l'interruzione di vincoli con realtà associative criminali e le condizioni personali che giustificano il patrocinio, presentando tali elementi nell'opposizione ex art.99 per evitare decadenze procedurali.
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