Cassazione Civile, Sentenza n. 19739/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva dichiarato legittima la decadenza del direttore generale (MICHELE TALARICO) e, per effetto di ciò, la risoluzione di diritto dell'incarico di direttore amministrativo conferito a CARMELO SERGIO BUTTA'. Il ricorrente ha dedotto, tra gli altri motivi, che la risoluzione automatica prevista dall'art.15, comma 5 della L.R. Calabria n.11/2004 fosse incostituzionale (contesto dell'art.97 Cost.), e ha censurato la declaratoria di decadenza del direttore generale sotto vari profili di legittimità e istruttori (mancata applicazione dell'Intesa Stato-Regioni, mancata attivazione del contraddittorio, omissioni istruttorie). Ha inoltre contestato la determinazione del danno patrimoniale e la detrazione dell'aliunde perceptum e il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi (per carenza di legittimazione autonoma dell'attuale ricorrente a impugnare la dichiarazione di decadenza del direttore generale) e ha accolto il quinto motivo: la Corte costituzionale, con sentenza n.26/2023, aveva infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.15, comma 5 (secondo periodo) della L.R. Calabria n.11/2004 con efficacia ex tunc. Di conseguenza non poteva ritenersi valida la risoluzione di diritto dell'incarico di direttore amministrativo di BUTTA' basata sulla decadenza del direttore generale. Ne segue che il danno patrimoniale dovuto ad BUTTA' va quantificato fino alla scadenza naturale del rapporto (retribuzioni fino alla scadenza contrattuale) e non limitatamente al periodo successivo alla decadenza. I restanti motivi (sesto e settimo) sono assorbiti. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge Regione Calabria 19 marzo 2004 n.11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006), art.15, comma 5
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il secondo periodo di tale comma; la Corte di Cassazione ne ha rilevato l'effetto ex tunc, facendo venir meno la previsione di risoluzione automatica degli incarichi dei direttori sanitario/amministrativo per la cessazione del direttore generale
Legge Regione Calabria n.11/2004, art.14, comma 5
Richiamata nella disamina della normativa regionale: disciplina la decadenza del direttore generale per squilibrio economico-finanziario; la Corte ha ritenuto che alcune censure connesse a tale norma fossero inammissibili per carenza di legittimazione dell'attuale ricorrente
Legge Regione Calabria n.12/2005, art.1 (commi rilevanti richiamati nel ricorso)
Norme regionali di coordinamento richiamate nelle censure sulla procedura di accertamento del disavanzo e sui presupposti della decadenza; la Corte ha ritenuto irrilevante l'impugnazione autonoma del ricorrente su questi profili
Legge 30 dicembre 2004 n.311, art.1, comma 173
Richiamata nel quadro normativo nazionale in relazione all'intesa Stato-Regioni; la censura del ricorrente che invocava termini e procedure dell'Intesa è stata in gran parte ritenuta non ammissibile
Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art.6
Richiamata dal ricorrente per sostenere che la decadenza del direttore generale può essere dichiarata solo dopo il rispetto dei termini e delle procedure di verifica previsti dall'Intesa; la Corte di Cassazione, tuttavia, ha focalizzato la decisione sull'illegittimità costituzionale dell'art.15 L.R. 11/2004
Costituzione, art.97
Invocata nel quinto motivo quale parametro costituzionale in base al quale è stata dedotta l'illegittimità dell'automatismo di risoluzione degli incarichi; la questione è stata ritenuta fondata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale
Codice di procedura civile, art.360 (numeri 3 e 5)
Norma processuale usata dal ricorrente per proporre i motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per carenza di legittimazione e ha accolto il motivo basato sull'incostituzionalità normativa
Massime di principio
- Se una norma regionale che dispone la risoluzione automatica di incarichi collegati alla cessazione di un direttore generale è dichiarata incostituzionale con efficacia ex tunc, le risoluzioni operate sulla base di quella norma decadono e devono essere considerate invalide fin dall'origine.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale con efficacia retroattiva comporta l'obbligo, per l'amministrazione, di risarcire il danno patrimoniale derivante dalla perdita degli emolumenti che il rapporto avrebbe prodotto fino alla scadenza naturale, salvo deduzioni di redditi effettivamente percepiti (aliunde perceptum).
- La sospensione da incarichi non prevista da alcuna norma (legge o contratto) è illegittima e dà luogo, se ne deriva, ad un danno patrimoniale risarcibile per le retribuzioni non percepite nel periodo di sospensione.
- Un soggetto diverso dal titolare dell'incarico dichiarato decaduto (es. il direttore amministrativo rispetto al direttore generale) può avere limiti di legittimazione ad impugnare autonomamente atti di decadenza riferiti a terzi; ciò può portare all'inammissibilità di censure su quella pronuncia.
- Le questioni relative al risarcimento del danno non patrimoniale richiedono prova specifica del pregiudizio; in mancanza, la domanda può essere respinta anche se riconosciuto un danno patrimoniale.
- Quando la Corte di Cassazione accoglie un motivo costituzionale e cassa la sentenza di merito, la causa viene generalmente rinviata al giudice di appello in diversa composizione per il riesame e la liquidazione definitiva del danno e delle spese.
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