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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19751/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato l'annullamento del licenziamento collettivo intimato da A.G.T. in seguito alla cessazione di due appalti (assistenza domiciliare e gestione centri incontro anziani). La società sostenne di avere effettuato la comparazione di tutto il personale per profili professionali, rilevando l'infungibilità degli addetti agli anziani, e che la comunicazione finale che dichiarava "non si pongono problemi di scelta in quanto sono stati licenziati tutti gli addetti all'assistenza domiciliare" voleva significare che era stata effettuata la comparazione aziendale. Si lamentava inoltre che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente i profili professionali, avrebbe esclusivamente considerato categoria/livello e avrebbe rifiutato prove richieste dalla società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società e confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo così come deciso dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto insufficiente la comunicazione aziendale che limitava la platea dei licenziandi ai soli addetti al servizio cessato senza specificare le ragioni tecnico-organizzative che giustificassero tale limitazione e senza indicare le modalità di applicazione dei criteri di scelta. Ha ribadito l'onere probatorio del datore di lavoro circa l'esistenza delle esigenze che giustificano la limitazione del campo di selezione e circa la mancata fungibilità dei lavoratori licenziati rispetto al complesso aziendale. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e indicazione degli adempimenti relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • legge n. 223 del 1991, art. 5

    l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale

    Il criterio generale è la considerazione del complesso aziendale per la scelta dei licenziandi; deroghe a un ambito più ristretto sono ammesse solo se motivate da esigenze tecnico-produttive e organizzative chiaramente esposte, e controllabili dalle OO.SS.

  • legge n. 223 del 1991, art. 4, comma 3

    La comunicazione di avvio della procedura deve specificare le ragioni che limitano i licenziamenti a una determinata unità o settore e le ragioni per cui non si possa ovviare con trasferimenti; ciò consente alle organizzazioni sindacali di verificare la necessità degli esuberi programmati.

  • legge n. 223 del 1991, art. 4, comma 9

    puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1

    In assenza di accordo sindacale l'impresa deve indicare per iscritto come ha applicato i criteri di scelta (anzianità, carichi di famiglia, e criterio collegiale); non è sufficiente la generica indicazione dell'appartenenza dei licenziati al servizio cessato.

  • Codice Civile (artt. 1175, 1375, 1362, 1366)

    Richiamati dalla ricorrente con riguardo a correttezza e buona fede nell'esecuzione e interpretazione dei comportamenti aziendali, non hanno consentito di scalfire i principi specifici del diritto del lavoro applicabili ai licenziamenti collettivi; la Cassazione non ha accolto tali censure come idonee a riformare la decisione di merito.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e di valutazione dei fatti; la Corte segnala i limiti posti dalle Sezioni Unite sull'ammissibilità delle doglianze e dichiara inammissibile l'eccezione di omesso esame di fatto se formulata oltre i limiti consentiti.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater

    Riferimento procedurale relativo all'ulteriore importo del contributo unificato quando ricorrono determinati presupposti; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Richiamato per indicare che il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi della norma (rilevanza processuale procedurale), senza incidenza sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • La limitazione della platea dei lavoratori destinati alla mobilità al solo reparto/servizio sopresso è ammissibile solo se nel documento di avvio della procedura (art. 4 l. 223/1991) sono esplicitate e giustificate le ragioni tecnico-organizzative che impediscono soluzioni alternative (es. trasferimenti).
  • L'onere della prova spetta al datore di lavoro: deve dimostrare la sussistenza delle esigenze tecnico-produttive e organizzative che giustificano la scelta ristretta e l'assenza di fungibilità tra profili professionali.
  • La mera indicazione che i licenziati appartengono al servizio cessato non è sufficiente: è necessaria la "puntuale indicazione delle modalità" di applicazione dei criteri di scelta (art. 4, comma 9) per garantire trasparenza e possibilità di controllo sindacale e giudiziale.
  • La comparazione per individuare i lavoratori da licenziare deve tener conto di professionalità e livello: vanno messe a confronto professionalità comparabili per valutare la fungibilità; non può prevalere solo l'impiego nel reparto soppresso.
  • Le organizzazioni sindacali, in sede di esame congiunto, devono essere messe in condizione di verificare il nesso fra le ragioni dell'esubero e le unità/posizioni che si intendono sopprimere; la comunicazione aziendale deve fornire elementi concreti per questo controllo.
  • Se il datore non fornisce indicazioni e prove adeguate, il giudice può dichiarare illegittimo il licenziamento collettivo e disporre la reintegrazione e le conseguenti statuizioni economiche.

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