Cassazione Civile, Sentenza n. 19728/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’Associazione Luigi Luzzatti per il periodo 15/02/2005 - 28/02/2011, la nullità/illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto (per genericità del progetto e mancata indicazione di un risultato), il pagamento di differenze retributive e la declaratoria di illegittimità del licenziamento del 25/02/2011 con reintegra o risarcimento. Sosteneva di aver svolto attività sotto coordinamento dell’Associazione e del MISE, con orario e mansioni riconducibili al livello quadro del CCNL Commercio, e che i contratti a progetto erano solo formalmente tali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso (in tema di carenza di esame dei mezzi istruttori richiesti e giudizio assertivo della Corte d'appello sulla genericità delle allegazioni relative agli indici di subordinazione), ritenendo quindi viziata la statuizione sull'assenza di subordinazione senza aver preso posizione sulle prove richieste. Per effetto di tale accoglimento la sentenza della Corte d'Appello è stata cassata con rinvio per nuovo esame anche sulle spese. I primi due motivi (contestazione della specificità dei progetti) sono stati invece ritenuti infondati dalla Cassazione, che ha condiviso la valutazione di merito sulla specificità dei progetti così come descritti nei contratti. Il terzo motivo è stato assorbito. La Corte ha inoltre precisato che, pur essendo l'Associazione di natura privatistica e pur potendo un giudice accertare la conversione del rapporto in subordinato se il ricorso ai contratti flessibili è illegittimo, tale accertamento non determina automaticamente il passaggio del lavoratore al MISE ai sensi dell'art. 12 comma 54 del d.l. n.95/2012, norma applicabile solo ai dipendenti di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'Associazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione; né è applicabile l'art. 31 del d.lgs. n.165/2001 né l'art. 2112 c.c. nella forma qui proposta.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
Definisce il contratto a progetto richiedendo la riconducibilità dell'attività a progetti specifici gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione di un risultato; la Cassazione richiama che la norma non richiede che il progetto sia eccezionale o irripetibile, ma che sia descrivibile e finalizzato a un risultato misurabile.
art. 69 d.lgs. n. 276/2003
Richiamato rispetto alla disciplina formale dei contratti a progetto e alle proroghe; il ricorrente denunciava violazioni formali e sostanziali (genericità), ma la Corte ha ritenuto che i contratti analizzati documentassero specificità e collegamento a risultati.
art. 2094 cod. civ.
Riferimento alla nozione di lavoro subordinato; la questione è stata trattata valutando gli indici di subordinazione e la prova richiesta dal lavoratore.
art. 414 e art. 416 cod. proc. civ.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione all'emersione e valutazione di fatti decisivi e mezzi di prova; la Cassazione ha ritenuto fondata la censura circa il mancato esame specifico dei capitoli di prova richiesti.
art. 244, 424, 447-bis, 115 cod. proc. civ.
Richiamati nel complesso per censure sulle decisioni processuali e sul rispetto del principio della specifica contestazione e ammissione dei mezzi istruttori; la Corte ha accolto il motivo correlato all'omesso esame dei mezzi istruttori.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per escludere la sua applicabilità al trasferimento dalla privata all'amministrazione pubblica; la Corte conferma che la disciplina dei trasferimenti fra pubblici enti o da enti pubblici non si applica al caso di enti privati soppressi.
art. 12, commi 52 e 54, d.l. n. 95/2012 (conv. in legge)
il riferimento alla nozione "personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione"
La Corte interpreta il comma 54 come norma derogatoria e limitativa: la successione al MISE prevista si applica solo ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della legge, non ai rapporti che dovessero risultare trasformati in subordinati a seguito di pronunce giudiziali successive.
art. 2112 cod. civ.
Esaminato e ritenuto non applicabile alla vicenda perché il legislatore ha previsto una liquidazione delle attività e la risoluzione dei contratti con l'eccezione limitata ai rapporti a tempo indeterminato esistenti e funzionali alla soppressione.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Citato nel ragionamento circa la predeterminazione del fabbisogno di personale nelle amministrazioni pubbliche e la ratio che giustifica il divieto di conversione automatica dei rapporti in pubblico impiego senza selezione.
art. 97 Cost.
Richiamato per richiamare i princìpi di efficienza, buon andamento e predeterminazione del fabbisogno di personale che giustificano la limitazione normativa al passaggio automatico di personale al pubblico impiego.
Massime di principio
- Per i contratti a progetto è essenziale che il progetto sia descritto ex ante e collegato a un risultato determinato: non serve che sia "eccezionale", ma deve essere identificabile in termini di azioni, tempi, risorse e risultato.
- La qualificazione come rapporto subordinato dipende dagli indici di subordinazione (coordinamento organizzativo, direttive, controlli, poteri disciplinari, modalità e tempi di lavoro): la valutazione è di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se correttamente motivata.
- Se il giudice di merito dichiara la genericità delle allegazioni di subordinazione ma omette di pronunciarsi sui mezzi di prova richiesti, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame (le questioni istruttorie concrete devono essere valutate).
- L'accertamento giudiziale della conversione di un rapporto flessibile in subordinato non determina automaticamente il diritto al passaggio in servizio presso una pubblica amministrazione, salvo che una norma speciale preveda espressamente la successione per il personale in servizio a tempo indeterminato alla data prevista dalla legge.
- Quando l'ente datore è di natura privatistica, non si applicano automaticamente le regole sul trasferimento del personale tra enti pubblici (d.lgs. 165/2001 art.31) né la disciplina dell'art.2112 c.c. se il legislatore ha previsto specifiche norme di liquidazione e deroga.
- In azioni che impugnano la natura dei contratti a progetto è cruciale produrre e far ammettere prove documentali e testimoniali dettagliate sulle modalità di esecuzione della prestazione (tempi, coordini, direttive, controlli) per dimostrare la subordinazione.
- La giustificazione della limitazione normativa al passaggio automatico nel pubblico impiego è collegata a esigenze di efficienza, sostenibilità dei costi e alla necessità di predeterminare il fabbisogno di personale nelle pubbliche amministrazioni; quindi le norme speciali vanno interpretate restrittivamente.
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