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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21621/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Roma, che ha riformato la decisione del Tribunale di Roma confermando la responsabilità degli imputati solo per il capo b), relativo a un furto in abitazione aggravato, con pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa. I ricorrenti hanno proposto separati ricorsi per cassazione. Un ricorrente ha dedotto violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto in furto semplice o ricettazione, sostenendo che non ricorressero i presupposti del furto in abitazione; ha inoltre censurato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di un brigadiere. L'altro ricorrente ha dedotto analoghe censure sulla qualificazione giuridica del fatto, chiedendo la riqualificazione in ricettazione o furto semplice. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non specifici e meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sia sulla qualificazione del fatto come furto in abitazione, sia sull'attendibilità delle prove dichiarative e dei riscontri video-fotografici. È stata richiamata la nozione di pertinenza a privata dimora, comprensiva anche del garage a servizio dell'abitazione, per affermare l'integrazione dell'art. 624-bis c.p.; quanto alla ricettazione, la vicinanza temporale tra il tentato furto successivo e il precedente episodio, con le riprese video degli imputati a bordo dell'auto rubata, escludeva che l'auto fosse stata ricevuta da terzi. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da entrambi gli imputati. Ha ritenuto che le doglianze fossero sostanzialmente ripetitive di quelle già esaminate e respinte in appello, quindi non specifiche e non idonee a fondare un sindacato di legittimità. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello, che aveva ravvisato il delitto di furto in abitazione aggravato perché l'autovettura sottratta era custodita in un garage pertinenziale della privata dimora. Ha inoltre escluso la riqualificazione in ricettazione, valorizzando la vicinanza temporale tra gli episodi e i riscontri probatori relativi all'uso dell'auto da parte degli imputati. Conseguentemente, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 61 n. 5, 110, 624-bis, 625 n. 2 c.p.

    La Corte ha ritenuto corretta la conferma della responsabilità per furto in abitazione aggravato, in concorso e con aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., perché il bene era custodito in un garage pertinenziale della privata dimora.

  • art. 624-bis c.p.

    Integra il furto in abitazione la sottrazione di un bene custodito in un garage che costituisca pertinenza della privata dimora.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    La fattispecie è stata ritenuta aggravata ai sensi della norma contestata al capo b), in connessione con il furto in abitazione confermato in sentenza.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    È stata richiamata l'aggravante contestata e confermata nella sentenza di merito.

  • art. 110 c.p.

    Il fatto è stato contestato e confermato in concorso di persone.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riproporre in modo pedissequo i motivi già esaminati e disattesi in appello, senza una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La nozione di privata dimora, ai fini del furto in abitazione, comprende anche il garage pertinenziale a servizio dell'abitazione principale; la sottrazione di un bene custodito in tale luogo può integrare l'art. 624-bis c.p.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in ricettazione può essere esclusa quando gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito rendano incompatibile la provenienza del bene da terzi, specie se vi è prossimità temporale tra gli episodi e riscontri video-fotografici dell'utilizzo del bene da parte degli imputati.
  • La censura sulla valutazione dell'attendibilità delle prove dichiarative è inammissibile in cassazione quando la Corte di merito ha fornito motivazione congrua, coerente e immune da manifesta illogicità, fondata anche su riscontri oggettivi.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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