Sentenza del 06/07/2016 n. 13756 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di rettifica n. 12609/RU 2010, emesso ai sensi dell’art. 78 del Regolamento CEE n. 2913/1992 per recuperare maggiori dazi antidumping, interessi e sanzioni sulle importazioni effettuate dalla società nel 2008. Sulla base di un’inchiesta OLAF, l’Agenzia riteneva che accessori per tubi dichiarati di origine taiwanese fossero in realtà di origine cinese e che non potessero beneficiare dell’esenzione riconosciuta all’esportatrice Niang Hong, la quale avrebbe cessato da tempo di produrre e avrebbe invece commercializzato merci importate dalla Cina. L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR della Campania che aveva confermato l’annullamento dell’avviso, contestando la ritenuta retroattività della revoca dell’esenzione, l’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 220 del Codice doganale comunitario e la nullità dell’atto per mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente. Ha inoltre proposto motivi subordinati sulla motivazione e sull’esame della prova della falsità delle dichiarazioni di origine.
La decisione
La Cassazione ha accolto i motivi primo, secondo e quinto dell’Agenzia; ha dichiarato assorbiti i motivi terzo, quarto e sesto, ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che non si trattava di applicare retroattivamente il Regolamento CE n. 803/2009, ma di verificare se, per le importazioni precedenti, ricorressero davvero i presupposti dell’esenzione, in particolare la produzione dei beni a Taiwan. Gli atti e gli accertamenti OLAF possono fondare il recupero, ferma la possibilità per la contribuente di fornire prova contraria. L’esclusione della contabilizzazione a posteriori ai sensi dell’art. 220 richiede la contemporanea sussistenza di tutti i presupposti normativi: un errore attivo dell’autorità non ragionevolmente rilevabile, la buona fede e il rispetto delle prescrizioni doganali; la mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore non basta a integrare un errore dell’autorità. Inoltre, l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica agli accertamenti doganali, disciplinati dalla procedura speciale del D.Lgs. n. 374/1990, che assicura il contraddittorio. La violazione procedimentale rileva comunque solo se ha concretamente pregiudicato il diritto di difesa. La Cassazione non ha deciso definitivamente sulla debenza dei dazi né ha pronunciato una condanna al pagamento: ha disposto il riesame in rinvio.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 384/96, art. 1
1) "un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio"; 2) "un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali".
Il dazio antidumping è collegato all’importazione di prodotti oggetto di dumping e al pregiudizio causato al mercato comunitario; il prezzo all’esportazione va confrontato con quello del prodotto simile nel paese esportatore.
Regolamento CE n. 1073/99
gli accertamenti compiuti a posteriori (di propria iniziativa o su segnalazione degli Stati membri) dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del Reg. CE n. 1073/99, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziali
Gli accertamenti OLAF possono costituire prova a fondamento del recupero dei dazi, ma il contribuente può contestarli e fornire la prova contraria circa la sussistenza dei requisiti per il regime agevolativo.
Regolamento CE n. 763/2000, art. 3
"Il dazio antidumping definitivo istituito ai sensi dell'art. 1 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese sono estese alle importazioni degli stessi accessori (Codice Taric: 7307 93 11 91; 7307 93 19 91; 7307 99 30 92; 7307 99 90 92) spedite da Taiwan (codice addizionale Taric A 999), eccetto gli accessori prodotti dalla Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale Taric A 098), Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale Taric A 099) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale Taric A 100)."
Il dazio sulle merci di origine cinese era esteso anche a determinati accessori spediti da Taiwan, con esenzioni soggettive per prodotti realizzati dalle società espressamente indicate. L’esenzione presupponeva quindi che i beni fossero effettivamente prodotti dall’esportatore esentato.
Regolamento CE n. 803/2009
la Amministrazione non ha fatto alcuna illegittima applicazione retroattiva del Regolamento n. 803/2009, ma ha rilevato, sulla scorta della inchiesta della Commissione trasfusa nei "considerando" del Regolamento stesso, che per il periodo in contestazione la esenzione non era applicabile in concreto in quanto la commercializzazione non aveva riguardato beni "prodotti" dalla Nian Hong, poichè la produzione era cessata da tempo
La revoca dell’esenzione disposta nel 2009 non viene applicata retroattivamente quando il recupero riguarda importazioni anteriori che, in concreto, non soddisfacevano già allora i requisiti dell’esenzione.
Regolamento CE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario), art. 78
La disposizione è indicata come base della revisione delle dichiarazioni doganali e dell’avviso di rettifica. La decisione riconosce che l’accertamento doganale può verificare a posteriori le condizioni per l’applicazione del regime agevolativo.
Regolamento CE n. 2913/92, art. 220, par. 2, lett. b), come modificato dal Regolamento CE n. 2700/2000
la contabilizzazione a posteriori dei dazi è possibile solo quando sussistono, contemporaneamente, tutte le condizioni poste dalla norma, e, cioè, i dazi non devono esser riscossi se determinati da un errore delle autorità competenti, tale errore deve esser di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede, il quale, infine, deve aver rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana.
L’esimente dal recupero postumo opera soltanto se ricorrono cumulativamente errore dell’autorità, non ragionevole rilevabilità dell’errore da parte del debitore in buona fede e conformità del debitore alle regole doganali. La semplice ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore non costituisce, da sola, un errore attivo dell’autorità.
Legge n. 212/2000, artt. 3, 6, comma 2, e 10
La Corte esclude che queste disposizioni, relative alla irretroattività e ai doveri di informazione e collaborazione, siano applicabili alla fattispecie: il recupero non discende dall’applicazione retroattiva della revoca, ma dall’accertata insussistenza originaria dei presupposti dell’esenzione.
la normativa sul riordino degli istituti doganali di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, prevede una serie di garanzie peculiari per il contribuente (contestazione, osservazioni, reclami, controversia).
Per gli accertamenti doganali la disciplina speciale prevede garanzie e strumenti di contraddittorio propri; perciò non si applica il termine dilatorio di sessanta giorni dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
In tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile della L. 20 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, operando in tale ambito lo jus speciale di cui del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11 - nel testo utilizzabile ratione temporis - preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all'impugnazione in giudizio del suddetto avviso.
Il termine dilatorio previsto per gli accertamenti ordinari non si applica agli avvisi di rettifica doganale, per i quali opera la procedura speciale che consente un contraddittorio preventivo.
D.P.R. n. 43/1973 (TULD), artt. 66, 70 e 76
il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 66, prevede che l'operatore presenti ricorso gerarchico avverso l'avviso di rettifica "producendo i documenti ed indicando i mezzi di prova ritenuti utili"; b) dal combinato disposto del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 70, u.c. e art. 76, comma 1, emerge che solo all'esito dell'indicato procedimento amministrativo contenzioso - nel caso di decisione parzialmente o totalmente sfavorevole al ricorrente gerarchico - si determina la "definitività" dell'avviso di accertamento in rettifica ed il contribuente è legittimato ad esperire il ricorso giurisdizionale
Il procedimento amministrativo doganale consente al contribuente di presentare documenti e prove prima della fase giudiziale; secondo la ricostruzione della Corte, l’avviso diviene definitivo e impugnabile in giudizio dopo l’esito del procedimento amministrativo contenzioso.
Massime di principio
- La revoca successiva di un’esenzione non comporta automaticamente il recupero retroattivo dei dazi; il recupero può però riguardare periodi anteriori se l’Amministrazione dimostra che già allora mancavano i presupposti sostanziali dell’agevolazione.
- Le esenzioni doganali sono deroghe al regime ordinario e vanno interpretate restrittivamente. Chi invoca l’esenzione deve poter dimostrare che le condizioni concrete previste per beneficiarne, come la produzione dei beni da parte dell’esportatore esentato, erano effettivamente rispettate.
- Gli accertamenti OLAF possono fondare un avviso di recupero, ma non rendono incontestabile la pretesa: il contribuente può fornire prova contraria sui fatti e sui requisiti dell’agevolazione.
- Per impedire la contabilizzazione a posteriori non basta dimostrare la buona fede o l’esistenza di certificati: devono ricorrere cumulativamente tutti i requisiti dell’art. 220, incluso un errore attivo dell’autorità non ragionevolmente rilevabile e il rispetto delle prescrizioni doganali.
- La mera accettazione da parte delle autorità di dichiarazioni o certificati basati su informazioni inesatte dell’esportatore non costituisce necessariamente un errore dell’autorità; il legittimo affidamento richiede che l’autorità abbia contribuito attivamente a determinare la situazione su cui il debitore ha fatto affidamento.
- Negli accertamenti doganali il contraddittorio e le garanzie procedimentali sono regolati dalla disciplina speciale doganale, non dal termine di sessanta giorni dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Un vizio procedimentale assume rilievo se ha causato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
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