Cassazione Penale, Sentenza n. 48839/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Appello proposto in interesse di Ene Gheorghe, giudicato in assenza con sentenza del Tribunale di Vasto del 28/11/2022; la Corte di appello ha dichiarato l'appello inammissibile per mancato rilascio di un specifico mandato contenente elezione di domicilio, requisito introdotto dall'art. 581 c.p.p. (comma 1‑quater) dal d.lgs. 150/2022. Il difensore ha impugnato l'ordinanza sostenendo che la nuova formalità non poteva essere applicata alla sentenza di primo grado pronunciata prima dell'entrata in vigore differita al 30/12/2022 (ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 150/2022 e del differimento operato dal d.l. 162/2022 conv. dalla legge 199/2022).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Motivazione: il requisito formale del 'specifico mandato' è stato introdotto dal d.lgs. 150/2022 e, per effetto della norma transitoria (art. 89) e del differimento al 30/12/2022, si applica soltanto alle sentenze pronunciate dopo tale data; la sentenza di primo grado è del 28/11/2022, perciò la mancanza del mandato non poteva determinare l'inammissibilità dell'appello.
Norme richiamate
d.lgs. 150/2022 (modifica all'art. 581 c.p.p.)
introduzione del comma 1-quater all'art. 581 c.p.p. con l'obbligo di specifico mandato con elezione di domicilio
La Corte ha considerato che la modifica ha introdotto il nuovo requisito formale ma che la sua efficacia dipende dalla decorrenza stabilita dalla normativa transitoria
art. 89 d.lgs. 150/2022 (norma transitoria)
prevede l'applicabilità delle nuove disposizioni solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore differita al 30/12/2022
Secondo la pronuncia, la norma transitoria esclude l'applicazione retroattiva del requisito alle sentenze pronunciate anteriormente al 30/12/2022
d.l. 162/2022, convertito dalla legge 199/2022
differimento dell'entrata in vigore delle modifiche al 30/12/2022
Il differimento stabilito ha la funzione di determinare la decorrenza delle modifiche normative e impedisce l'applicazione anticipata del nuovo requisito
norme previgenti in materia di assenza
(non citata testualmente)
Le regole anteriori alla modifica continuano ad applicarsi alle sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina
Massime di principio
- L'applicabilità di un requisito formale introdotto da una legge con efficacia differita va valutata rispetto alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, e non rispetto alla data dell'impugnazione.
- Una corte d'appello non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di una formalità introdotta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
- In caso di applicazione errata di una nuova regola formale a vicende anteriori alla sua decorrenza, la Cassazione può annullare l'ordinanza senza rinvio e rinviare gli atti per il nuovo giudizio conforme al regime previgente.
- Il difensore deve sempre verificare e dedurre espressamente la decorrenza temporale delle norme processuali quando impugna decisioni che riguardano situazioni cronologicamente vicine a modifiche legislative.
- La valutazione preliminare della Corte d'appello sulla normativa applicabile è essenziale: prima di dichiarare inammissibilità per vizi formali deve accertare la rilevanza temporale della norma che invoca.
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