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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14323/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi erano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale citata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 28/04/2025. Dal testo emerge che il gravame censurava il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p., ma la doglianza è stata ritenuta meramente riproduttiva di profili già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici ritenuti corretti. La sentenza prodotta dal ricorrente non è stata considerata idonea a incrinare la motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    È la causa di non punibilità la cui mancata applicazione era oggetto di censura; la Corte rileva che il diniego era già stato esaminato e motivatamente escluso dal giudice di merito.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, colpa che qui è stata invece ravvisata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sul diniego di una causa di non punibilità non può limitarsi alla mera reiterazione delle argomentazioni già spese in appello, essendo necessario dimostrare uno specifico vizio logico o giuridico della decisione di merito.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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