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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13888/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato una condanna legata a fatti connotati, secondo la motivazione richiamata nell'ordinanza, da contiguità mafiosa, usurarietà della pretesa e coinvolgimento in un delitto tentato in danno di una persona offesa. I motivi di ricorso erano otto: il primo contestava il richiamo al delitto di associazione mafiosa, ma la Corte rileva che la sentenza impugnata non aveva affermato responsabilità per l'art. 416-bis c.p., limitandosi a ribadire l'aggravante del metodo mafioso; il sesto motivo criticava ancora l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., ma era reputato aspecifico perché confondeva l'agevolazione mafiosa con il diverso profilo oggettivo del metodo mafioso; il secondo, quarto e quinto motivo riproponevano questioni di fatto già esaminate e disattese in appello, in particolare sull'attendibilità della persona offesa, sulla natura usuraria della pretesa e sul coinvolgimento dell'imputato nel tentato delitto; il terzo motivo, formalmente per violazione di legge, chiedeva in realtà una diversa ricostruzione fattuale circa asserite posizioni debitorie di terzi; il settimo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; l'ottavo motivo lamentava la dosimetria della pena chiedendo una rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in larga parte aspecifici o meramente fattuali, quindi non scrutinabili in sede di legittimità, e ha evidenziato che la motivazione della sentenza di appello era congrua e immune da vizi logico-giuridici, sia quanto all'attendibilità della persona offesa e ai riscontri intercettivi, sia quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e al coinvolgimento dell'imputato nel fatto tentato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha invece rigettato la domanda della parte civile Addiopizzo Messina di liquidazione delle spese, ritenendo che essa non avesse offerto un contributo difensivo centrato sulle questioni oggetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La sentenza impugnata non aveva affermato responsabilità per il delitto di associazione di tipo mafioso; il riferimento a tale norma era stato evocato in ricorso in modo non pertinente, poiché la decisione di merito si era limitata a ribadire la sussistenza del metodo mafioso come aggravante.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante mafiosa è stata considerata sotto il profilo oggettivo del metodo mafioso; la censura che pretendeva di discutere l'agevolazione mafiosa è stata ritenuta aspecifica e manifestamente infondata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è stato ritenuto censurabile in cassazione, perché la doglianza mirava solo a contestare una valutazione di merito fondata sulla contiguità del ricorrente ad attività mafiose.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del fatto o in una diversa ricostruzione probatoria già scrutinata dal giudice di merito.
  • La contestazione dell'aggravante del metodo mafioso richiede di confrontarsi con il distinto profilo oggettivo dell'evocazione e utilizzazione del contesto mafioso; non è decisivo, ai fini della sua configurabilità, che venga dedotta o meno una finalità agevolatrice in senso stretto.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa è apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria e se riscontrato da elementi ulteriori, come conversazioni intercettate.
  • Le censure sulla dosimetria della pena o sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili quando mirano soltanto a ottenere una rivalutazione del merito senza denunciare specifici vizi di legge o di motivazione realmente decisivi.
  • La parte civile può ottenere la rifusione delle spese del grado di legittimità solo se ha svolto un'attività difensiva effettiva e pertinente rispetto alle questioni devolute nel ricorso; altrimenti la domanda va rigettata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

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