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Ordinanza

Ordinanza n. 1421/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ ordinanza dirigenziale n. 112/2025 avente ad oggetto Sanzione Amministrativa Pecuniaria art. 31 comma 3 e 4 D.P.R. 380/2001

Giustizia amministrativa202503039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale recante sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale comunale avente a oggetto l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare il TAR ha rilevato, in particolare, un profilo prima facie di fondatezza della censura relativa all’irretroattività della disposizione sanzionatoria applicata rispetto al momento di completamento dell’effetto acquisitivo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso presentasse prima facie profili di fondatezza, anche con riguardo alla censura di irretroattività della disposizione sanzionatoria rispetto al completamento dell’effetto acquisitivo. Ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. La decisione non definisce il merito della controversia, che è stato rinviato alla pubblica udienza del 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    Sanzione Amministrativa Pecuniaria art. 31 comma 3 e 4 D.P.R. 380/2001

    La disposizione costituisce la base normativa della sanzione amministrativa pecuniaria impugnata; il TAR ha ravvisato prima facie un possibile problema di irretroattività della disciplina sanzionatoria rispetto al completamento dell’effetto acquisitivo.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato quando sussistono i presupposti cautelari.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di una sanzione amministrativa edilizia può essere disposta quando il ricorso presenti prima facie profili di fondatezza, anche per una possibile applicazione retroattiva della disposizione sanzionatoria rispetto al momento di perfezionamento dell’effetto acquisitivo.
  • La verifica cautelare dell’irretroattività della sanzione deve considerare il rapporto temporale tra la disciplina applicata e il completamento dell’effetto acquisitivo cui la sanzione si ricollega.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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