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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25312/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente prima dell'udienza e dell'adesione della controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia, qualificando la rinuncia come rituale perché conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c. e disponendo che non vi fosse condanna alle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia originaria riguardava rapporti derivanti da compravendite di crediti e la pretesa di pagamento di corrispettivi documentati in contratti sottoscritti. La Corte d'appello di Venezia aveva: dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti con uno dei soggetti coinvolti per rinuncia all'azione; confermato, nei confronti dell'odierna resistente, la condanna al pagamento di due importi a titolo di corrispettivo per cessioni di crediti, al netto di quanto già versato; e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escluso un ulteriore credito ritenendo che la documentazione posta a fondamento fosse costituita da mere dichiarazioni unilaterali prive di valore negoziale e non idonee a provare un accordo sul prezzo e sull'oggetto della cessione. Successivamente la stessa Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla società ricorrente, escludendo i presupposti dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione alla dedotta falsità dei documenti su cui la sentenza sarebbe stata fondata. Contro questa pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'udienza la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso; la controricorrente ha aderito alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per escludere la revocazione, poiché la dedotta falsità dei documenti non integrava il presupposto richiesto dalla norma

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché conforme alle condizioni richieste dalla norma per l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in presenza di rinuncia rituale, la Corte ha escluso la condanna alle spese del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima dell'udienza e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando la rinuncia è rituale e vi è adesione della controparte, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo senza porre le spese del giudizio di cassazione a carico del rinunciante.
  • In sede di revocazione per asserita falsità documentale, è necessario che ricorrano rigorosamente i presupposti dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.; in difetto, la domanda è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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