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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6864/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo contro il silenzio-diniego relativo a una istanza di rimborso dell'imposta proporzionale di registro e ipocatastale. L'Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione notificato esclusivamente al notaio rogante, il quale aveva provveduto al pagamento e poi esercitato rivalsa nei confronti della società. FAIT deduceva che il vero oggetto del ricorso fosse il diniego al rimborso (non l'avviso di liquidazione) e che la notifica al solo notaio avesse impedito alla società di impugnare l'avviso; inoltre contestava la tempestività dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate in grado di appello e la correttezza della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale sulla decorrenza dei termini

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto ai primi tre motivi, ha ritenuto infondato il vizio relativo alla tempestività dell'appello dell'Agenzia, accertando la prova della spedizione dell'atto nell'ultimo giorno utile tramite timbro postale sulla distinta di raccomandata. Quanto al quarto motivo, ha ritenuto che la società non fosse legittimata al rimborso in quanto non solvens: l'avviso notificato al notaio, non impugnato da alcuno degli obbligati in solido e poi pagato dal notaio, ha definito il rapporto tributario e ha reso impossibile per la società ottenere il rimborso; la Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il notaio è responsabile in solido e l'Amministrazione può rivolgere la notifica al notaio senza doverla effettuare anche alle parti. Esito: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 6.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 112 cod.proc.civ.

    Richiamato in relazione alle censure processuali sulla motivazione e sulla mancata pronuncia; la Corte ha verificato direttamente gli atti processuali relativi alla prova della spedizione

  • art. 115 cod.proc.civ.

    Richiamato in tema di omissione di pronuncia su eccezioni; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata considerazione della tardività dell'appello alla luce della prova postale

  • art. 327 cod.proc.civ.

    Riferimento normativo in tema di motivazione della sentenza; non ha portato alla ritenuta nullità della decisione impugnata

  • art. 49 d.lgs. 546/92

    Richiamato nel contesto delle norme processuali tributarie; la Corte ha applicato le regole procedurali rilevando la validità della notificazione comprovata dal timbro postale

  • art. 360, co.1 n.3 cod.proc.civ.

    Norma di impugnazione utilizzata per dedurre violazione di legge; la Corte ha respinto la censura per infondatezza fattuale e giuridica

  • artt. 10, 19, 21 d.lgs. 546/92

    Richiamati rispetto ai criteri di legittimazione e all'impugnazione in materia tributaria; la Corte ha ritenuto che la notifica al notaio fosse legittima e sufficiente

  • art. 81 cod.proc.civ.

    Richiamato in relazione alle spese processuali e alla loro liquidazione; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese

  • art. 100 cod.proc.civ.

    Richiamato in relazione alle prove documentali e alla valutazione delle stesse; la Corte ha dato valore probatorio al timbro postale sulla distinta di spedizione

  • art. 77 d.P.R. 131/1986

    La Corte interpreta la norma nel senso che il rimborso dell'imposta di registro spetta al contribuente ovvero al soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata; principio usato per distinguere chi è legittimato a richiedere il rimborso (solvens)

  • art. 2033 cod.civ.

    Principio della ripetizione dell'indebito tra solvens e destinatario del pagamento; la Corte lo utilizza per sostenere che il rimborso spetta al pagatore e che il pagamento del notaio estingue il rapporto

  • art. 57 d.P.R. 131/1986

    Norma che rende il notaio responsabile in solido per l'imposta di registro; la Corte ne ricava che l'Amministrazione può notificare l'avviso al notaio e che il pagamento da parte di quest'ultimo definisce il rapporto

  • art. 22 d.P.R. 131/1986

    Richiamato nella disamina giurisprudenziale sulla responsabilità del notaio; citato come riferimento a questioni più ampie già trattate dalla Corte

  • d.lgs. 463/1997 e d.lgs. 9/2000

    Richiamati in relazione alla procedura telematica di registrazione e all'autoliquidazione tramite notaio; la giurisprudenza considera valida la notifica al notaio anche in questo contesto

  • art. 13 d.lgs. 472/1997

    Richiamato per chiarire la figura del responsabile d'imposta e le conseguenze del pagamento effettuato dal responsabile

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n.115/2002 (modificato dalla L. n.228/2012)

    Norma richiamata in dispositivo relativa agli oneri e contributi dovuti dalla parte soccombente in sede di legittimità

Massime di principio

  • Se l'avviso di liquidazione dell'imposta è notificato al notaio rogante e quest'ultimo lo paga senza che alcuno degli obbligati in solido (le parti contraenti) impugni l'avviso, il rapporto tributario si considera definito e le parti non possono ottenere il rimborso in via diretta; la tutela doveva essere esperita con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione.
  • La legittimazione a richiedere il rimborso spetta principalmente al soggetto che ha effettivamente pagato (solvens); se il pagamento è effettuato dal notaio in qualità di responsabile in solido, il rimborso compete al notaio o, se questi non è legittimato, occorre agire in regresso tra responsabili.
  • La notifica dell'avviso al solo obbligato in solido (notaio) è valida: l'Amministrazione ha la discrezionalità di scegliere l'obbligato al quale notificare senza obbligo di notificare anche agli altri obbligati sostanziali.
  • In tema di termini processuali, la prova della tempestività di una impugnazione inoltrata a mezzo posta si desume dal timbro o bollo datario dell'Amministrazione Postale sulla distinta di spedizione/raccomandata; le informazioni tratte dal sito web delle poste non surrogano tale prova.
  • Quando si riceve un avviso di liquidazione tramite il notaio, le parti contraenti devono vigilare ed eventualmente impugnare l'avviso entro i termini: la mancata impugnazione può precludere successivi tentativi di ottenere il rimborso mediante istanze separate (es. istanza di rimborso il cui silenzio-diniego viene poi impugnato).
  • Il ricorso per cassazione in materia tributaria, basato su contestazioni di fatto e prova documentale, può essere dichiarato infondato se la Corte verifica nei fascicoli la regolarità formale e sostanziale degli atti (es. prova di notifica e pagamento).

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