Cassazione Penale, Sentenza n. 10760/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero rilevando un vizio di diritto: il Gip aveva erroneamente ritenuto inesistente la norma contestata e aveva motivato l'assoluzione con considerazioni estranee alla ratio dell'art. 2‑bis. La sentenza di proscioglimento è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Salerno, ufficio GIP, per i conseguenti adempimenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il procedimento trae origine da una richiesta di decreto penale di condanna per il reato previsto dall'art. 2‑bis d.l. 8/2007 (convertito con L. 41/2007) per aver introdotto nello stadio e esposto uno striscione con scritte ingiuriose ("ecco i palloni, ora vattene fuori dai coglioni") durante una partita a porte chiuse; il Gip con sentenza del 29.9.2021 ha assolto l'imputato perché "il fatto non sussiste", ritenendo che la norma indicata nel capo di imputazione non esistesse e, comunque, che la condotta non fosse idonea a determinare un effettivo pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico. Il PM ha impugnato sostenendo che l'art. 2‑bis è norma vigente e che lo striscione, per contenuto e contesto, integrava la fattispecie sanzionata.
Norme richiamate
art. 2‑bis d.l. 8/2007 (convertito L. 41/2007)
norma volta a punire con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno la condotta di chi introduca negli impianti sportivi striscioni o cartelli o immagini che incitino alla violenza o contengano ingiurie o minacce
Ritenuta norma vigente e applicabile: punisce l'introduzione/esposizione di scritte o immagini ingiuriose o minacciose negli impianti sportivi; la sua applicabilità non è subordinata all'esistenza di un pericolo concreto per l'ordine pubblico.
art. 6 bis comma 2 L. 401/1989 (richiamato nel provvedimento)
Norma distinta richiamata per identificare altre fattispecie connesse alle manifestazioni sportive; nel caso concreto il PM aveva separato alcune condotte (es. lancio di palloni) ritenendole non integranti misure punibili ai sensi di tale disposizione e chiedendone l'archiviazione.
La sentenza era stata resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (decreto penale di condanna/decisone collegata): la giurisprudenza rileva che le decisioni su decreto penale in materia penale sono impugnabili in Cassazione, con la particolare pronuncia di Sez. U. citata.
L. 41/2007 (conversione del d.l. 8/2007)
Conferma la conversione e la permanenza nell'ordinamento delle disposizioni del d.l. 8/2007, dunque della fattispecie sanzionatoria richiamata dall'accusa.
Giurisprudenza: Sez. U., Sent. n. 43055/2010 (Dalla Serra)
Sez. U, Sentenza n. 43055 del 30/09/2010 - dep. 03/12/2010, Dalla Serra, Rv. 248378
Principio citato: la sentenza di proscioglimento resa sul decreto penale è impugnabile in Cassazione; la Corte può verificare vizi di diritto e annullare se necessario.
Massime di principio
- L'art. 2‑bis d.l. 8/2007 (convertito) è norma vigente: l'esposizione di striscioni contenenti ingiurie o minacce negli impianti sportivi è sanzionata anche se non è dimostrabile un pericolo concreto e immediato per l'ordine pubblico.
- Il contenuto ingiurioso o minatorio va valutato nel contesto: non è necessario che il destinatario sia nominativamente indicato se il contesto consente di identificare chiaramente il bersaglio.
- Se il Pubblico Ministero distingue e archivia alcune condotte connesse, il decreto penale concernente altra specifica condotta (es. esposizione di striscione) deve essere valutato autonomamente rispetto alle altre fattispecie separate.
- Il Gip non può motivare un'assoluzione sostenendo l'inesistenza di una norma effettivamente vigente: errore di diritto correggibile dalla Cassazione, che può annullare senza rinvio quando il vizio è di diritto.
- Avverso provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 129 c.p.p. il rimedio di impugnazione competente è la Cassazione; la Corte verifica la corretta applicazione delle norme sostanziali e procedurali.
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