Cassazione Penale, Sentenza n. 36831/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 10 aprile 2026, che aveva respinto il riesame contro il decreto del Pubblico Ministero del 19 marzo 2026. Il vincolo riguardava dati informatici estrapolati dai dispositivi dell’indagato, con esclusione delle comunicazioni intrattenute con un parlamentare, nell’ambito di indagini per associazione a delinquere, traffico di influenze illecite e corruzione. Con il primo motivo la difesa ha denunciato motivazione apparente, poiché il decreto del 19 marzo 2026 rinviava a un precedente provvedimento del 3 novembre 2025, relativo ai dispositivi e ai dati, senza indicare criteri selettivi né la valenza probatoria dei dati acquisiti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del principio di proporzionalità: il decreto non avrebbe indicato le ragioni dell’apprensione, i criteri di selezione e una perimetrazione temporale sufficiente, rendendo il sequestro esplorativo. In memoria, la difesa ha sostenuto la permanenza dell’interesse, richiamando il rigetto dell’istanza di restituzione delle copie forensi nonostante l’intervenuta applicazione irrevocabile della pena su richiesta delle parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto del 19 marzo 2026 non avesse autonomia rispetto al decreto di perquisizione e sequestro del 3 novembre 2025, ma ne costituisse una specificazione conseguente al diniego di autorizzazione della Giunta parlamentare; i dati erano già stati appresi con il primo provvedimento, insieme ai dispositivi che li contenevano. Di conseguenza, le censure sulla legittimità originaria del sequestro, compresi proporzionalità e adeguatezza, avrebbero dovuto essere proposte contro il decreto del 3 novembre 2025 e non potevano essere esaminate in un riesame del secondo decreto, essendo decorso il termine previsto dall’art. 324 c.p.p. La Corte ha inoltre rilevato che il primo decreto indicava le esigenze probatorie e delimitava il flusso di dati al periodo da febbraio 2024 fino all’indisponibilità dei dispositivi, spiegando l’impossibilità di prefissare parole chiave per le modalità comunicative criptiche e allusive. Ha richiamato il principio per cui non occorre fissare sin dall’inizio una durata esatta delle operazioni di estrapolazione e analisi, ferma la possibilità di chiedere la restituzione ex art. 262 c.p.p. se la durata divenga eccessiva, e ha ribadito che le modalità di selezione devono essere mirate e non eccedenti, senza applicazione di criteri rigidi predeterminati. L’istanza di restituzione delle copie forensi, respinta dal G.I.P., è stata indicata come presupposto per un’autonoma impugnazione, non come oggetto del presente ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; non è stata applicata la somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione dell’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche per l’impostazione del provvedimento del Tribunale del riesame.
Norme richiamate
Il che significa che le questioni sulla legittimità dell'ablazione, anche in relazione ai profili della proporzionalità ed adeguatezza, quali canoni di disciplina delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali, non possono formare oggetto di una richiesta di riesame avverso il secondo decreto, perché tardiva, stante l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 324 cod. proc. pen.
Le censure contro la legittimità dell’ablazione già disposta con il primo decreto non possono essere recuperate mediante riesame del successivo provvedimento meramente specificativo, una volta decorso il termine per impugnare il primo.
Ed invero, come puntualizzato dalla giurisprudenza più recente, in tema di sequestro probatorio non trovano applicazione, nel caso in cui il vincolo afferisca a dati informatici, criteri rigidi predeterminati in funzione della selezione del materiale da acquisire, dovendo essere individuate modalità idonee a garantire la selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalità probatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità del caso concreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative.
La norma è richiamata come strumento per domandare la restituzione quando la durata del vincolo o delle operazioni di analisi diventi eccessiva; il rigetto dell’istanza può essere autonomamente impugnato. Per i dati informatici, la selezione deve essere mirata e non eccedente, ma non è soggetta a criteri rigidi predeterminati.
art. 8 CEDU
Il difensore lamenta il difetto di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio dei dati estrapolati dai dispositivi informatici o telematici dell'indagato, per il suo carattere esteso ed onnicomprensivo, e per la conseguente indebita compressione dei diritti alla riservatezza, al rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali, tutelati anche dall"ordinamento sovranazionale (art. 8 CEDU; artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
La disposizione è indicata quale parametro sovranazionale di tutela della vita privata e della riservatezza, invocato rispetto all’ingerenza derivante dall’acquisizione dei dati; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione, poiché dichiara inammissibili le censure sul sequestro originario.
artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il difensore lamenta il difetto di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio dei dati estrapolati dai dispositivi informatici o telematici dell'indagato, per il suo carattere esteso ed onnicomprensivo, e per la conseguente indebita compressione dei diritti alla riservatezza, al rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali, tutelati anche dall"ordinamento sovranazionale (art. 8 CEDU; artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
Le disposizioni sono richiamate come parametri sovranazionali di tutela della riservatezza, della vita privata e dei dati personali, invocati contro l’estensione del sequestro; la Corte non ne decide autonomamente la portata per l’inammissibilità delle censure riferite all’ablazione originaria.
Massime di principio
- Quando un successivo decreto di sequestro si limita a specificare un’ablazione già disposta con un precedente decreto, senza autonomia rispetto a questo, le censure sulla legittimità originaria del vincolo devono essere proposte tempestivamente contro il primo provvedimento; non possono essere introdotte con il riesame del decreto successivo dopo la scadenza del relativo termine.
- Nel sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la proporzionalità non impone di indicare nel decreto una durata esatta delle operazioni di estrapolazione e analisi né di predeterminare in modo rigido e inderogabile i tempi di esecuzione, che possono non essere prevedibili nella fase iniziale.
- La selezione dei dati informatici deve essere organizzata con modalità mirate e non eccedenti rispetto alla finalità probatoria, adeguate alle peculiarità del caso concreto e idonee a evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative; non sono necessari criteri rigidi predeterminati in ogni caso.
- L’eccessiva durata del vincolo sui dati o delle operazioni di analisi può essere contestata successivamente mediante istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 c.p.p.; il rigetto dell’istanza è suscettibile di autonoma impugnazione.
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