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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30088/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per truffa. In via preliminare, nel fascicolo è stata segnalata una nota del difensore con cui questi sosteneva di non essere il difensore di fiducia dell'imputato; la Corte ha però rilevato che tale affermazione era smentita dalla sottoscrizione del ricorso, dall'invio tramite PEC del medesimo difensore e dagli atti dei due gradi di merito, nei quali il legale risultava aver effettivamente svolto la difesa. Nel merito, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 603, 234 e 495 c.p.p. e difetto di motivazione per travisamento della prova per omissione, sostenendo l'inutilizzabilità del certificato del casellario giudiziale; 2) difetto di motivazione quanto alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per truffa, chiedendo sostanzialmente una rivalutazione del compendio probatorio. I giudici di merito avevano ritenuto l'imputato responsabile valorizzando elementi convergenti, tra cui la titolarità in capo al ricorrente della carta indicata alla persona offesa per il bonifico dell'indebito profitto, l'assenza di denuncia di smarrimento della carta, la mancanza di una spiegazione alternativa plausibile e la circostanza che l'imputato avesse commesso altre truffe nello stesso periodo di operatività della Postepay.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il certificato del casellario giudiziale è acquisito al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. g), c.p.p., quindi non versava in un'ipotesi di inutilizzabilità patologica. Ha ritenuto il secondo motivo volto a una non consentita rivalutazione del merito e privo di specifica indicazione di travisamenti probatori rilevanti in sede di legittimità, rilevando inoltre che la motivazione della Corte d'appello era coerente e immune dai vizi denunciati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione delle regole sull'istruttoria e sul giudizio di appello; la Corte non ne ravvisa una violazione utile a fondare l'impugnazione.

  • art. 234 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione all'acquisizione della prova documentale; la Corte esclude che la doglianza integri una vera questione di inutilizzabilità patologica.

  • art. 495 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; non ritenuto decisivo ai fini dell'invalidità dedotta.

  • art. 431, comma 1, lett. g), c.p.p.

    Il certificato del casellario giudiziale è indicato come documento da raccogliere nel fascicolo per il dibattimento dopo il decreto che dispone il giudizio e nel contraddittorio tra le parti.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il certificato del casellario giudiziale, acquisito al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., non integra di per sé una prova inutilizzabile in senso patologico; la relativa censura non può essere veicolata come motivo di ricorso per cassazione se non sussiste un vizio processuale effettivo e specificamente dedotto.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; il ricorso deve individuare specifici travisamenti della prova o vizi logici effettivi della motivazione, altrimenti la doglianza è inammissibile o manifestamente infondata.
  • Nel delitto di truffa online, in assenza di ricostruzioni alternative del fatto, l'incameramento del profitto illecito su carta di credito o di pagamento intestata all'imputato costituisce un indice probatorio di particolare rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità.
  • Una motivazione d'appello che valorizzi elementi convergenti e logicamente compatibili tra loro, senza salti argomentativi, resiste al controllo di legittimità anche quando il ricorrente solleciti una diversa lettura delle prove.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa nella sua proposizione, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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