Cassazione Civile, Ordinanza n. 23320/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica nei confronti di una società proprietaria di complessi alberghieri per il pagamento del corrispettivo della somministrazione. L’ingiunta proponeva opposizione e, dopo alterne vicende di merito e un precedente rinvio in cassazione, la corte d’appello quale giudice di rinvio rigettava l’opposizione confermando il decreto. Contro tale decisione la società debitrice proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel presente giudizio la Corte non esamina i motivi di merito perché rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata, ma aveva depositato solo copia della sentenza priva della relata di notificazione, producendo quest’ultima soltanto con memoria successiva e quindi oltre il termine utile previsto dall’art. 369 c.p.c. Inoltre il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non poteva operare alcuna sanatoria sulla base della tempestività dell’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto non rispettato l’onere di deposito, entro il termine di legge, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, essendo la relata stata prodotta solo con memoria successiva. Ha inoltre escluso che potesse operare la deroga collegata alla tempestiva notificazione del ricorso, poiché questo era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione, ove la sentenza sia stata notificata; la mancanza della relata non è sanata da altre circostanze se non nei limiti e termini indicati dalla giurisprudenza richiamata.
la Corte lo richiama come termine entro il quale va assolto l’onere documentale relativo alla sentenza impugnata, la cui inosservanza comporta improcedibilità del ricorso.
è richiamato per affermare che il deposito separato della relata è possibile solo entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.
la memoria depositata in tale sede è stata considerata tardiva rispetto all’onere di deposito della relata di notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell’importo ulteriore dovuto, se dovuto, in conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ha l’onere di depositare entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. copia della sentenza munita della relata di notificazione; la mancanza di tale relata determina improcedibilità del ricorso.
- L’onere di deposito della sentenza notificata ha una funzione pubblicistica, perché consente alla Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve e tutela il vincolo della cosa giudicata formale.
- La produzione tardiva della relata, effettuata oltre il termine utile, non sana l’improcedibilità; la sanatoria è possibile solo se il documento mancante sia depositato tempestivamente nei modi consentiti.
- La tempestiva notificazione del ricorso può evitare la declaratoria di improcedibilità solo se il ricorso sia stato notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione o notificazione della sentenza; se tale termine è spirato, l’irregolarità documentale resta decisiva.
- L’eventuale mancata contestazione della controparte o la presenza del documento nel fascicolo non esonerano il ricorrente dall’adempimento del deposito nei termini di legge.
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