Cassazione Penale, Ordinanza n. 17962/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più reati già giudicati separatamente. Sosteneva che il giudice avesse disatteso i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sull'unicità del disegno criminoso, ritenendo che tale unicità dovesse essere desunta dall'omogeneità delle condotte, entrambe asseritamente riconducibili a violazioni in materia ambientale e fallimentare commesse nell'ambito della medesima attività imprenditoriale. La Corte ha invece rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente applicato i principi in materia, valorizzando in modo congruo la distanza temporale tra i fatti, commessi a distanza di quattro-sei anni, e la conseguente insussistenza di un progetto criminoso unitario originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse adeguata e logicamente coerente nel negare la continuazione, poiché la cesura temporale tra i reati era apprezzabile e incompatibile con la prova di un unico disegno criminoso previamente programmato. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede una verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso anche dopo la condanna separata dei reati.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa e approfondita dell'esistenza, già al momento del primo reato, di un programma criminoso comprensivo almeno delle linee essenziali dei reati successivi.
- L'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e la comunanza del bene giuridico offeso sono soltanto indici sintomatici e non bastano, da soli, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Quando i reati sono commessi a distanza temporale significativa, deve presumersi, salvo prova contraria, che i fatti successivi non fossero stati specificamente progettati al momento del primo fatto; in tal caso la continuazione va esclusa.
- La valutazione degli elementi rilevanti ai fini dell'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata, congrua e priva di illogicità o travisamenti di fatto.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura degli indici sintomatici non consente di superare una motivazione di merito logicamente corretta sulla mancata configurazione della continuazione.
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