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Ordinanza

Ordinanza n. 2733/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso di primo grado in materia edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Dall’ordinanza emerge che la controversia riguarda un abuso edilizio e, in particolare, le caratteristiche e i tempi di realizzazione dell’abuso rispetto ad altri interventi edilizi eseguiti sul medesimo immobile. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori dal Comune, mediante una relazione puntuale e articolata sui fatti di causa.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ha ordinato al Comune di Formia di depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua eventuale notifica anteriore, una relazione puntuale e articolata sui fatti di causa, con particolare riguardo alle caratteristiche e ai tempi di realizzazione dell’abuso rispetto agli altri interventi edilizi riguardanti il medesimo immobile. Ha disposto che l’ulteriore trattazione si svolga in pubblica udienza, da fissarsi con separato decreto del Presidente della Sezione nel primo trimestre 2027. In sede cautelare ha ritenuto prevalente il danno grave e irreparabile che l’appellante subirebbe in caso di mancata sospensione della sentenza appellata, così accogliendo la domanda cautelare, sebbene il dispositivo riporti espressamente soltanto l’ordine istruttorio e la fissazione dell’udienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

Massime di principio

  • Quando la decisione cautelare dipende dalla ricostruzione puntuale delle caratteristiche e della cronologia di un abuso edilizio rispetto ad altri interventi sul medesimo immobile, il giudice d’appello può disporre un’apposita relazione istruttoria a carico dell’amministrazione prima della definizione del merito.
  • In presenza di un danno grave e irreparabile derivante dalla mancata sospensione della sentenza appellata, il giudice d’appello può accordare la tutela cautelare nelle more dell’espletamento dell’istruttoria e della fissazione dell’udienza pubblica di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaDifetto di istruttoria

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