Cassazione Civile, Sentenza n. 16654/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha depositato ricorso per ottemperanza di una sentenza passata in giudicato (n. 2638/05/19) che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990-1992. La Commissione tributaria regionale di Catania aveva dichiarato inammissibile il ricorso di ottemperanza ritenendo che il giudicato fosse una pronuncia di mero accertamento, priva di un titolo esecutivo con l'indicazione della somma dovuta. Di Stefano ha censurato tale decisione con due motivi: (i) violazione dell'art. 70 co.1 d.lgs. 546/92 (in rapporto all'art. 360 c.p.c.) sostenendo che il giudice dell'ottemperanza ha il potere/dovere di individuare l'importo dovuto e adottare i provvedimenti necessari per l'esatto adempimento dell'obbligazione dell'erario; (ii) violazione dell'art. 115 co.1 c.p.c. e del principio della non contestazione, rilevando che l'Agenzia non aveva mai contestato il quantum e aveva già rimborsato metà della somma capitale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione. La Corte ha affermato che il giudizio di ottemperanza in materia tributaria è di natura attuativa e non si riduce ai limiti dell'esecuzione civile: il giudice dell'ottemperanza può e deve enucleare e precisare il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza definitiva, compiendo gli accertamenti necessari per delimitare la portata precettiva della decisione e per quantificare il rimborso dovuto anche alla luce di eventuali limiti di legge (es. articolo 16-octies e risorse disponibili). Ha inoltre rilevato che la sentenza oggetto dell'ottemperanza non era un mero accertamento ma conteneva una condanna dell'Agenzia al rimborso del 90% delle somme, sicché l'azione di ottemperanza era ammissibile.
Norme richiamate
art. 70, co. 1, d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo: riguarda l'ottemperanza nel processo tributario. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'ottemperanza non sia vincolato ai soli criteri dell'esecuzione civile e possa individuare il contenuto precettivo e, se necessario, quantificare l'obbligazione a carico dell'amministrazione.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento al principio di non contestazione; la Corte ha evidenziato che l'assenza di contestazione del quantum da parte dell'Amministrazione e il rimborso parziale effettuato sono elementi rilevanti che il giudice dell'ottemperanza deve valutare nel determinare l'ammontare dovuto.
articolo 16-octies
Richiamato dalla Corte come norma che può condizionare le modalità e l'entità dei rimborsi in relazione alle risorse disponibili: il giudice dell'ottemperanza deve verificare l'applicazione di tale norma e i presupposti per il rimborso nel processo di attuazione del comando giudiziale.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con legge 18/12/2020, n. 176)
Norma richiamata in ordine alla trattazione dell'udienza pubblica in Cassazione durante l'emergenza sanitaria; citata a carattere procedurale nella fase di discussione, senza incidenza sul merito sostanziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza in materia tributaria è di natura attuativa: il giudice può enucleare e precisare gli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato e, se necessario, quantificarli anche se il dispositivo non contiene un titolo esecutivo tipico.
- Il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alla parte diritti nuovi rispetto al giudicato (carattere chiuso), ma ha il potere/dovere di compiere accertamenti ricostruttivi per delimitare la portata precettiva della sentenza e assicurare la sua piena attuazione, compresi gli accessori del credito.
- Quando la pronuncia finale contiene un comando di rimborso (anche se privo di indicazione numerica tipica del titolo esecutivo), essa può fondare l'azione di ottemperanza; spetta al giudice identificare l'importo dovuto nelle forme proprie del procedimento attuativo.
- Il giudice dell'ottemperanza deve verificare i presupposti di legge che modulano il rimborso (per es. limiti normativi e risorse disponibili come previsto dall'art.16-octies) e può avvalersi, se necessario, del commissario ad acta per conseguire l'effettiva esecuzione.
- La condotta dell'amministrazione (es. rimborso parziale o mancata contestazione del quantum) è elemento probatorio rilevante che può agevolare la quantificazione del credito in sede di ottemperanza.
- Pratica consigliata: nell'istanza di ottemperanza allegare il dispositivo integrale della sentenza passata in giudicato, documentare eventuali rimborsi parziali o riconoscimenti dell'Amministrazione, e specificare la ricostruzione del credito richiesta al giudice, esponendo altresì eventuali limiti normativi applicabili.
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