Cassazione Penale, Sentenza n. 10754/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta che, oltre all'aumento di pena, aveva disposto la confisca obbligatoria di denaro o beni per equivalente fino a euro 564.019,05. Il ricorrente deduceva la mancata motivazione della misura di confisca: il giudice non avrebbe verificato l'impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio delle società IMAS Group S.p.a. e IMAS Automation S.r.l., né avrebbe spiegato perché fosse disposta la confisca per equivalente in capo al soggetto fisico senza accertare che le società fossero prive di beni o semplici "schermi". Inoltre si sosteneva che, non essendo la confisca stata oggetto di concordato, la sentenza era impugnabile per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui Gubert e Savin) e i principi applicativi secondo cui, nei reati tributari commessi nell'interesse di una società, deve prima essere ricercato il profitto nel patrimonio dell'ente e, solo se è impossibile rinvenirlo, si può procedere alla confisca per equivalente nei confronti degli organi/sociali. La sentenza impugnata era carente di motivazione perché ha disposto contestualmente una confisca diretta e, in subordine, una confisca per equivalente nella disponibilità del ricorrente senza verificare e motivare l'impossibilità di confiscare il profitto presso le società o dimostrare che le società fossero meri "schermi". Per tali ragioni la Corte ha annullato la parte della sentenza relativa all'ordine di confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Como per nuovo giudizio, con osservanza dei principi richiamati.
Norme richiamate
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; applicato perché la misura di confisca non era stata oggetto dell'accordo di patteggiamento e quindi la decisione era sindacabile per insufficiente motivazione
L'art. 2 individua i reati tributari; l'art. 12-bis disciplina la confisca di beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al profitto, stabilendo che tale confisca per equivalente opera solo se non è possibile confiscare i beni che costituiscono il profitto
Richiamato in relazione alla procedura di sequestro e successiva confisca del profitto del reato (la decisione applica la sequenza ricerca del profitto, sequestro, confisca)
Procedura di trattazione del ricorso in base alla disciplina emergenziale (richiamata nel procedimento)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U. n. 10561/2014 (Gubert); Sez. U. n. 21368/2019 (Savin); Sez. 3, n. 3591/2019 (Bennati)
Principi consolidati: quando il reato tributario è commesso nell'interesse di una società, va prima ricercato il profitto nell'ente e solo se impossibile la confisca per equivalente può essere disposta verso gli organi; la confisca per equivalente nei confronti della persona fisica richiede motivazione che dimostri l'impossibilità di aggredire il patrimonio sociale o che la società sia mero "schermo"
Massime di principio
- Se il reato è commesso nell'interesse di una società, il giudice deve prima individuare e, se possibile, confiscare il profitto nel patrimonio della persona giuridica prima di rivolgersi agli organi o alla persona fisica.
- La confisca per equivalente contro persone fisiche è ammissibile solo quando risulti impossibile confiscare il profitto presso la persona giuridica oppure quando la società sia dimostrabilmente un mero "schermo"; tale impossibilità deve essere adeguatamente motivata.
- Nelle sentenze di patteggiamento la misura della confisca, se non concordata, richiede motivazione e può essere impugnata per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Non è corretto disporre simultaneamente la confisca diretta e la confisca per equivalente nei confronti della stessa persona senza una chiara e distinta verifica e motivazione sulla disponibilità del profitto nel patrimonio societario.
- Per accertare l'impossibilità di sequestrare beni nella persona giuridica non sempre è necessaria l'inutile escussione formale del patrimonio sociale: la mancanza di beni può essere desunta da elementi sintomatici, purché il giudice espliciti e motivi tale valutazione.
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