Cassazione Penale, Sentenza n. 30823/2026 del 11/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per detenzione senza autorizzazione di una pistola e di munizioni non utilizzabili con detta arma, fatti commessi l'11/05/2023. La Corte di appello aveva confermato la responsabilità, ritenendo irrilevante la dedotta non funzionalità dell'arma perché, secondo la giurisprudenza richiamata, un'arma non perde tale natura se il guasto è agevolmente riparabile. Aveva inoltre respinto l'eccezione di nullità del procedimento per tardività della richiesta di giudizio immediato, qualificandola come mera irregolarità, e aveva confermato il trattamento sanzionatorio, compreso il diniego di rateizzazione della pena pecuniaria. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) nullità del procedimento per tardività della richiesta di giudizio immediato e per omesso interrogatorio sui fatti da cui emergeva l'evidenza della prova, sostenendo che l'interrogatorio fosse avvenuto solo sulle fonti probatorie del verbale di arresto e non sulle acquisizioni successive; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo, per travisamento della testimonianza dell'ufficiale di PG e per errata ripartizione dell'onere della prova sulla facile riparabilità dell'arma; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, assumendo la consapevolezza della non funzionalità dell'arma; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con doglianze su pena-base, aumento per continuazione, quota di conversione e mancata rateizzazione della pena pecuniaria. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, ritenendo che l'omesso interrogatorio sulle acquisizioni successive non avesse arrecato alcun concreto pregiudizio difensivo, poiché quei dati non avevano inciso sulla decisione e il ricorrente non aveva indicato quale diverso esito processuale ne sarebbe potuto derivare. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza impugnata non aveva fornito una motivazione certa sulla effettiva funzionalità dell'arma sequestrata né sulla facile riparabilità dell'eventuale guasto: la mera affermazione che l'arma era "probabilmente non funzionante" non escludeva il ragionevole dubbio sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, la cui prova grava sulla pubblica accusa. Ha quindi annullato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto, con piena libertà valutativa ma nel rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
artt. 178, comma primo, lett. c), e 180 c.p.p.
La carenza di un valido interrogatorio preliminare alla richiesta di giudizio immediato integra una nullità a regime intermedio, ma nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse perché gli atti successivi non avevano inciso sulla decisione.
La condanna richiede che la responsabilità sia affermata oltre ogni ragionevole dubbio; il dubbio sulla funzionalità dell'arma e sulla sua riparabilità impedisce una conferma di colpevolezza.
art. 623, primo comma, lett. c), c.p.p.
È stata individuata la Corte di appello di Perugia come giudice di rinvio competente per il nuovo giudizio.
Il richiamo serve solo a evidenziare che le doglianze sull'interrogatorio relative alla sostanza stupefacente erano irrilevanti, essendo l'imputato stato assolto da tale reato.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj
L'interesse ad impugnare va valutato in termini utilitaristici: occorre che l'impugnazione possa procurare una decisione più vantaggiosa per il ricorrente.
Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino
La mancanza di valido interrogatorio prima del giudizio immediato integra una nullità rilevante ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p.
Sez. 1, n. 18219 del 06/03/2019
La natura di arma non viene meno se il guasto è riparabile; occorre però che la riparabilità non sia obiettivamente difficile.
Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008
Un oggetto totalmente e assolutamente inefficiente non integra arma ai fini penali, perché viene meno la situazione di pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica incolumità.
Massime di principio
- Nel processo penale l'interesse a impugnare non coincide con la mera soccombenza formale, ma richiede la concreta utilità dell'annullamento o della riforma per ottenere un esito più favorevole.
- La dedotta nullità per omesso interrogatorio prima del giudizio immediato è inammissibile se il ricorrente non dimostra un concreto pregiudizio difensivo derivante dalla carenza, specie quando gli accertamenti non interpellati non abbiano inciso sulla decisione.
- Ai fini della detenzione abusiva di arma, la pubblica accusa deve provare non solo l'esistenza materiale dell'oggetto, ma anche che esso sia effettivamente idoneo all'uso o comunque non totalmente e assolutamente inefficiente.
- Se l'arma risulta non funzionante, la condanna può essere pronunciata solo se sia accertato e motivato che il guasto è agevolmente riparabile; in difetto, permane un ragionevole dubbio incompatibile con l'art. 533 c.p.p.
- Quando la motivazione si limiti a qualificare l'arma come "probabilmente non funzionante" senza chiarire cause del guasto e concreta riparabilità, il giudice non può ritenere integrato oltre ogni ragionevole dubbio l'elemento oggettivo del reato.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio restano assorbite se la decisione viene annullata per un vizio che investe la sussistenza stessa del reato.
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