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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00857/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rilevato che, intervenuto nel corso del giudizio di legittimità un accordo conciliativo tra le parti che ha sostituito la regolamentazione dettata dalla sentenza impugnata, la controversia deve ritenersi definita e la materia del contendere cessata. Di conseguenza, la sentenza di appello resta travolta e caducata. Poiché la lavoratrice non si è costituita in cassazione, la Corte non ha disposto sulle spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da una prestazione lavorativa svolta da una lavoratrice, assunta da una società somministrante e adibita presso un ufficio postale di Poste Italiane come sportellista per sostituzione di personale assente. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, accertando l'esistenza tra la società utilizzatrice e la lavoratrice di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 9 settembre 2003, con ordine di ripristino del rapporto e condanna al pagamento di un'indennità pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza. Prima dell'udienza, però, la società ha depositato un verbale di conciliazione sindacale sottoscritto il 25 ottobre 2018 con cui la lavoratrice, preso atto della sentenza di appello, rinunciava agli effetti giuridici ed economici della stessa e a ogni ulteriore pretesa riferita al rapporto di lavoro oggetto della decisione. Il ricorso risultava quindi superato dall'accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    non è richiamato nel testo come norma applicata alla decisione

  • Cass. S.U. n. 8980 del 2018

    richiamata come precedente secondo cui, se le parti definiscono la controversia con accordo convenzionale nel giudizio di legittimità, va dichiarata cessata la materia del contendere

  • Cass. n. 24632 del 2019

    richiamata in conformità al principio delle Sezioni Unite sulla cessazione della materia del contendere in presenza di accordo transattivo sopravvenuto

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia con un accordo che sostituisce l'assetto regolatorio stabilito dalla sentenza impugnata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La definizione transattiva sopravvenuta travolge e rende priva di efficacia la sentenza impugnata, poiché il nuovo assetto pattizio prevale sulla regolamentazione giudiziale oggetto di gravame.
  • In assenza di costituzione della parte intimata, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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