Cassazione Civile, Sentenza n. 23435/2021 del 25/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza che aveva ritenuto legittima l'attività svolta dalla società Valle Cornio come "escursione turistica" organizzata da un'agenzia di viaggi, e non come servizio di trasporto pubblico non di linea svolto senza autorizzazione comunale. Il Comune sosteneva che la società agisse in "doppia veste" (agenzia e vettore) e che, nel momento del controllo, l'attività di trasporto dovesse essere qualificata come trasporto pubblico non di linea soggetto ad autorizzazione ai sensi della L.R. Veneto n.63/1993; denunciava altresì carenze motivazionali e contraddizioni nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando che, sulla base dell'accertamento di fatto svolto dai giudici di merito, l'imbarcazione controllata effettuava un'escursione turistica (pacchetto con navigazione, pranzo, workshop e visite a isole) e che tale attività rientra tra le prestazioni delle agenzie di viaggio ai sensi della L.R. Veneto n.33/2002 art.63 quando a bordo siano presenti soltanto i partecipanti all'escursione. La Corte ha osservato che non risultava provato che, in quella specifica occasione, fossero trasportate persone che avevano richiesto solo un servizio di spostamento. È stato inoltre rilevato che la società possiede altre imbarcazioni autorizzate per il trasporto pubblico non di linea e che l'unità sottoposta a controllo ("Cornietto") era utilizzata esclusivamente per attività turistica: circostanza non contestata dal Comune. La Cassazione ha enunciato il principio per cui l'organizzazione di escursioni con imbarcazioni rientra nelle attività delle agenzie di viaggio a condizione che a bordo vi siano solo i partecipanti all'escursione; in caso contrario l'attività integra il trasporto pubblico non di linea e richiede autorizzazione comunale. Il ricorso è stato rigettato e il Comune condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in C. 5.500, di cui C. 200,00 per es.) nonché all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L.R. Veneto n. 63/1993, art. 5
Il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio
La norma definisce il noleggio con conducente come servizio volto a utenze che richiedono espressamente la prestazione; il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di autorizzazione comunale, perciò il trasporto di persone che richiedono solo spostamenti rientra nel campo delle autorizzazioni per il trasporto pubblico non di linea.
L.R. Veneto n. 63/1993, art. 43
Indica le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni sul noleggio con conducente; citata quale base sanzionatoria nell'atto di ingiunzione originario.
L.R. Veneto n. 33/2002, art. 63
Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attivita' ...; tra le attività (comma 2, lett. f) "l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura"
La norma riconosce alle agenzie la facoltà di organizzare escursioni comprensive di spostamenti; tali spostamenti sono strumentali all'attività di agenzia se a bordo sono soltanto i partecipanti all'escursione. L'uso di mezzi propri o noleggiati rientra nella strumentalità dell'attività dell'agenzia.
Regola l'opposizione alle sanzioni amministrative; la società aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ai sensi di tale norma e il Tribunale l'aveva accolta.
Regio Decreto-legge 23/11/1936 n. 2523, art. 2 (richiamato)
Norma storica cui si richiama la formulazione regionale: la giurisprudenza amministrativa ha interpretato analoghe previsioni nel senso di ammettere l'organizzazione di escursioni e l'uso di mezzi come strumentali all'attività dell'agenzia.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c.
Richiamati relativi profili di impugnazione in Cassazione e criteri di assegnazione del procedimento: la Corte ha inquadrato la censura come errore di sussunzione/falsa applicazione della legge (vizio di diritto) e non come nullità della sentenza.
Massime di principio
- Se un'attività consiste in un pacchetto turistico (escursione) e a bordo dell'imbarcazione ci sono solo i partecipanti all'escursione, l'uso dell'imbarcazione rientra tra le attività consentite alle agenzie di viaggio (attività strumentale) e non richiede l'autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea.
- Se invece, nello stesso viaggio, sono presenti o sono trasportate persone che hanno richiesto esclusivamente un servizio di spostamento da un luogo all'altro, l'attività va qualificata come trasporto pubblico non di linea e richiede l'apposita autorizzazione comunale ai sensi della L.R. n.63/1993.
- La qualificazione dipende dall'accertamento di fatto relativo alla natura del servizio svolto nel concreto (composizione dei passeggeri e programma della prestazione); l'onere probatorio è su chi contesta la natura turistica dell'attività per dimostrare la presenza di passeggeri non aderenti al pacchetto.
- La presenza di informazioni pubblicitarie su servizi diversi (es. trasporto pubblico offerto dalla società con altre imbarcazioni) non è di per sé prova che l'unità controllata stesse svolgendo un servizio di linea: occorre verificare quale servizio fosse effettivamente prestato nel caso concreto.
- Le agenzie possono utilizzare mezzi propri o noleggiati per escursioni; ciò non esclude la necessità di autorizzazioni quando il mezzo svolge attività classificabili come trasporto pubblico non di linea.
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