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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione delle impugnazioni.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La pronuncia riguarda due ricorsi per cassazione proposti da due imputate contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 21 gennaio 2025. Per la prima ricorrente, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la Corte ha già spiegato in modo nitido che l'appello originario era tardivo: la sentenza di primo grado era stata pronunciata con motivazione contestuale e lettura immediata, come risultava dal verbale di udienza, e quindi il termine per impugnare decorreva da tale momento; inoltre non poteva considerarsi assente l'imputata, che era comparsa in alcune udienze. Per la seconda ricorrente, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché, computando il termine massimo decorrente dal 28 maggio 2017 e persino considerando solo il periodo di sospensione incontestato di 60 giorni, il termine sarebbe comunque scaduto il 28 gennaio 2025, quindi dopo la sentenza impugnata; inoltre i motivi sono stati ritenuti generici sia quanto all'acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni di un teste, sia quanto al riscontro dichiarativo di un altro teste sulla presenza della ricorrente in Alba Adriatica.

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.p.

    La norma è richiamata in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni di un teste; la Corte censura il motivo perché formulato in modo generico, senza una critica specifica alla acquisizione ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una declaratoria di tardività dell'appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, se questa ha dato conto in modo chiaro della lettura contestuale del dispositivo e della motivazione e della decorrenza del termine per impugnare.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, quando la decisione di primo grado è stata letta con motivazione contestuale e ciò risulta dal verbale di udienza, il termine decorre dalla lettura stessa; la presenza dell'imputato in alcune udienze può escludere la sua qualificazione come assente, se il contrario non risulta dagli atti richiamati.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile o manifestamente infondato quando è generico e non individua specificamente l'errore denunciato, specie in relazione all'acquisizione di dichiarazioni ex art. 512 c.p.p. o alla valutazione del riscontro dichiarativo di un teste.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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