Cassazione Penale, Ordinanza n. 12982/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, con conferma della precedente condanna per i reati contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge in relazione ai criteri di dosimetria della pena di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse viziata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché sostanzialmente riproduceva le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale risultava invece adeguatamente motivata mediante richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
indica il reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile in appello; la sentenza di legittimità non ne rivede il merito.
richiamato come aggravante del reato patrimoniale contestato e confermato nei precedenti gradi di giudizio.
invocato dal ricorrente in tema di commisurazione della pena; la Corte ritiene il motivo sul punto generico e non specifico.
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 133 c.p. per contestare la pena; la censura è dichiarata generica.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la doglianza sulla commisurazione della pena deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiami, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
- La generica reiterazione delle censure già svolte in appello integra un difetto di specificità del motivo di ricorso e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la decisione di merito impugnata e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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