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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40285/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità penale in relazione a fatti ricostruiti dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di riscontri documentali, tra cui assegni circolari e relativi transiti. Il ricorso conteneva un solo motivo relativo all'accertamento della responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto privo di concreta specificità, meramente reiterativo delle censure già formulate in appello e diretto, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. È stato inoltre depositato un motivo aggiunto, giudicato anch'esso generico e non consentito perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già dedotte e già esaminate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non confrontassero in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata e si risolvessero in una richiesta di rivalutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha anche osservato che il motivo aggiunto non poteva sanare i vizi originari, poiché ne ripeteva il contenuto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione dell'atto impugnato; la mancanza di specificità determina inammissibilità.

  • art. 620 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito limitarsi a deduzioni generiche o meramente riproduttive delle censure già svolte nei gradi di merito: occorre un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
  • La mancanza di specificità del motivo sussiste non solo quando il motivo è indeterminato, ma anche quando non esiste correlazione tra le ragioni poste a base della sentenza impugnata e quelle dedotte a fondamento dell'impugnazione.
  • Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti di prova.
  • L'inammissibilità dei motivi originari si estende ai motivi nuovi che si limitino a reiterare le stesse doglianze, non potendo tali ultimi motivi sanare il vizio radicale iniziale né trasformare il ricorso in un'impugnazione tempestivamente ampliata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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