Cassazione Penale, Sentenza n. 19205/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia che, riformando l'assoluzione pronunciata dal giudice di pace, lo aveva condannato per lesioni volontarie e minaccia, contestando: (1) l'errata applicazione delle norme processuali (richiamate art. 597 e 576 c.p.p.) in quanto la parte civile non poteva ottenere effetti penali in appello nel procedimento instaurato dal Pubblico Ministero, essendo ammessi tali effetti solo quando la citazione sia stata promossa dalla parte offesa con il ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 28/08/2000 n. 274; (2) la violazione dell'art. 603 c.p.p. (obbligo di rinnovazione dell'istruttoria) perché il Tribunale ha riformato l'assoluzione basandosi su diversa valutazione di prove dichiarative senza procedere alla rinnovazione dibattimentale né fornire una motivazione adeguata e rafforzata, limitandosi a valorizzare apoditticamente le dichiarazioni della persona offesa e dei testi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accolto entrambi i motivi: (i) ha rilevato che la parte civile non poteva ottenere effetti penali in appello nel caso in cui il procedimento era stato instaurato dal Pubblico Ministero e non su ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 274/2000; (ii) ha constatato l'omessa rinnovazione dell'istruttoria e la motivazione apparente del Tribunale nella valutazione della prova dichiarativa. Per queste ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali e le ha eliminate; ha altresì annullato la sentenza agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Nessuna pronuncia sulle spese della parte civile, che saranno decise dal giudice civile di rinvio.
Norme richiamate
art. 597 c.p.p. correlato all'art. 576 c.p.p.
Richiamate nella doglianza del ricorrente come norme processuali rilevanti; la Corte ha comunque ritenuto infondata l'applicazione che aveva consentito alla parte civile effetti penali in appello nel procedimento instaurato dal PM
art. 21 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Interpretazione decisiva: in procedimenti davanti al giudice di pace la parte civile può proporre impugnazione 'agli effetti penali' solo se la citazione a giudizio sia stata promossa dalla parte offesa con il ricorso immediato ex art. 21; nel caso in esame il procedimento era stato instaurato dal Pubblico Ministero, quindi l'appello della parte civile non poteva validamente produrre effetti penali
La Corte richiama l'obbligo, consolidato dalla giurisprudenza, che il giudice di secondo grado che riformi un'assoluzione basandosi su diverso apprezzamento di prove dichiarative rinnovare l'istruttoria dibattimentale, ovvero fornire motivazione rafforzata; l'assenza di rinnovazione e di motivazione adeguata ha reso la decisione impugnabile in cassazione
La mancata rinnovazione dell'istruttoria e la motivazione apparente integrano una violazione di legge azionabile in cassazione ai sensi di questa disposizione
SS.UU., sent. n. 27620 del 28/04/2016
Giurisprudenza di legittimità richiamata per l'affermazione del principio secondo cui il giudice di secondo grado che riformi un'assoluzione deve rinnovare l'istruzione dibattimentale quando la riforma si fonda su diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive
Massime di principio
- Quando il giudice di secondo grado riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione di dichiarazioni testimoniali considerate decisive dal primo giudice, deve procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (anche d'ufficio) o fornire una motivazione particolarmente approfondita e rafforzata; in difetto la decisione è annullabile per violazione di legge.
- La parte civile può chiedere in appello gli effetti penali davanti al giudice di pace solo se la sua azione originaria in primo grado è stata promossa con il ricorso immediato ex art. 21 D.Lgs. 274/2000 (cioè quando la citazione a giudizio è stata richiesta dalla parte offesa); se il procedimento è stato instaurato dal Pubblico Ministero, tale strada non è percorribile.
- La valorizzazione apodittica delle dichiarazioni della persona offesa o di testi, senza adeguata spiegazione del diverso apprezzamento rispetto al primo giudice, integra motivazione apparente e può determinare la cassazione della decisione.
- Se la Corte di cassazione annulla le statuizioni penali senza rinvio, esse vengono eliminate; le questioni civili connesse possono essere rinviate al giudice civile competente per valore e grado.
- Le questioni procedurali (omessa rinnovazione, insufficiente motivazione) sono sindacabili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. quando incidono sulla correttezza della valutazione probatoria che ha determinato la condanna.
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