Sentenza n. 392/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 813/2024 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.4.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della carta docente per complessivi € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato dichiarato il suo diritto al beneficio economico annuale di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, mediante attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La ricorrente ha dedotto l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione, il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente mancata esecuzione. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, risultante dall'attestazione della cancelleria, nonché la notificazione del titolo ai fini dell'intimazione ad adempiere e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che erano state rispettate le formalità procedurali e che il termine dilatorio di centoventi giorni era decorso. Poiché le statuizioni del titolo non risultavano eseguite, il Ministero è stato ordinato ad attribuire alla ricorrente la carta docente per l'importo nominale complessivo di € 1.500,00, entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di dare completa esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla richiesta della ricorrente, compresi gli atti contabili e finanziari necessari. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato ove versato, sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
Costituisce la base processuale specifica del ricorso per ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce condizione procedurale per procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua le finalità della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, cui il titolo giudiziale ha ricondotto l'attribuzione del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice deve ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esatta e completa esecuzione alle statuizioni giudiziali non adempiute.
- L'esecuzione del giudicato che impone una prestazione pecuniaria alla pubblica amministrazione comprende tutti gli adempimenti contabili e finanziari necessari, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a una formale richiesta della parte e alla documentazione della scadenza del termine assegnato e della perdurante inerzia amministrativa.
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