Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41130/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo del Magistrato di sorveglianza consentendo a Nella Serpa di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie previste dall'amministrazione carceraria. Il Ministero ha sostenuto che la Corte costituzionale (sent. n.186/2018) non ha riconosciuto un diritto assoluto a cuocere cibi in qualsiasi modo/ora e che spetta all'Amministrazione penitenziaria regolamentare le modalità (comprese fasce orarie) per ragioni organizzative e di sicurezza; ha inoltre censurato la decisione del Tribunale per contraddittorietà e per aver sindacato discrezionalità amministrativa sulle esigenze di sicurezza e organizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso (ritenuto fondato) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e il provvedimento del Magistrato di sorveglianza. La Corte ha ritenuto legittima, in linea di principio, la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi quale esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art.13 del D.P.R. n.230/2000, purché tale regolamentazione non determini una discriminazione ingiustificata rispetto ai detenuti comuni né ripristini la maggiore afflittività che la Corte costituzionale ha eliminato con la sentenza n.186/2018. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto giustificate, alla luce della situazione logistica e organizzativa della casa circondariale di L'Aquila (detenuti 41-bis in camere singole, esigenza di evitare concentrazione di fumi/odori, compatibilità con attività quotidiane e carico di lavoro del personale), le fasce orarie fissate (11:00-13:00 e 16:30-18:30) e quindi non discriminanti né irragionevoli.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 41-bis

    comma 2-quater, lett. f) (nella parte originaria che vietava la cottura dei cibi)

    La Corte costituzionale (sent. n.186/2018) ha dichiarato l'illegittimità dell'assoluto divieto di cuocere cibi; tuttavia ciò non ha eliminato la potestà regolamentare dell'Amministrazione penitenziaria sulle modalità di esercizio del diritto, e non riconosce un diritto soggettivo illimitato che impedisca all'Amministrazione di adottare misure organizzative ragionevoli, purché non reinseriscano una maggiore afflittività rispetto ai detenuti comuni.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - art. 13

    il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare

    Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria la potestà regolamentare di disciplinare la cottura dei cibi (tipologie, modalità, anche fasce orarie), come regolamentazione dell'esercizio del diritto e non come divieto assoluto.

  • Corte costituzionale - sentenza n.186 del 2018

    dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto assoluto di cuocere cibi

    Ha escluso il divieto assoluto previsto dall'ordinamento speciale, imponendo che non si possa configurare per i ristretti un regime più afflittivo rispetto ai detenuti comuni; tuttavia la sentenza non ha rimosso la possibilità di regolamentare le modalità di esercizio del diritto da parte dell'Amministrazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principali pronunce richiamate)

    Sez.1, n.4030/2020; Sez.1, n.36940/2022; Sez.1, n.38401/2022; Sez.1, n.43528/2023 (e altre)

    Orientamento secondo cui la previsione di fasce orarie è in via di principio regolamentazione legittima; tuttavia la scelta dell'Amministrazione è sindacabile in sede giurisdizionale se la differenziazione rispetto ai detenuti comuni è priva di adeguate giustificazioni e assuma carattere ingiustificatamente afflittivo o discriminatorio.

Massime di principio

  • L'Amministrazione penitenziaria può disciplinare le modalità di cottura dei cibi (compreso l'uso di fasce orarie) ai sensi del D.P.R. n.230/2000 art.13; tale regolamentazione non è per sé illegittima.
  • La Corte costituzionale ha tolto l'assoluto divieto di cuocere cibi per i ristretti 41-bis, ma non ha riconosciuto un diritto illimitato: le limitazioni organizzative e di sicurezza possono essere legittime se non ripristinano maggiore afflittività rispetto ai detenuti comuni.
  • La differenziazione delle fasce orarie tra detenuti in regime differenziato e detenuti comuni è ammissibile solo se correttamente motivata con ragioni concrete (sicurezza, salubrità, organizzazione, logistica); l'assenza di motivazione o la motivazione apparente può rendere la misura sindacabile e annullabile.
  • Il giudice di merito può sindacare la discrezionalità amministrativa in tema di orari di cottura, ma il sindacato è limitato a verificare ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, non a sostituirsi alla valutazione tecnica dell'amministrazione.
  • In pratica, per evitare censure, l'Amministrazione dovrebbe documentare specificamente le esigenze organizzative e di sicurezza che giustificano fasce orarie differenziate (es. caratteristiche logistiche dell'istituto, numero e tipologia di detenuti, rischio di concentrazione di fumi/odori, compatibilità con attività trattamentali).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.