Cassazione Penale, Sentenza n. 26213/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il giudizio di legittimità proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciata in sede di rinvio dopo l'annullamento di una precedente assoluzione. La Corte territoriale aveva confermato la condanna di primo grado per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ritenendo l'imputato affiliato a una 'ndrina facente capo alla locale di Ardore. Nel ricorso si deduceva, anzitutto, la nullità del decreto di citazione e del giudizio di rinvio per asserita omessa corretta disciplina della partecipazione delle parti e per mancata considerazione di memorie con cui l'imputato aveva chiesto di partecipare e di rendere dichiarazioni. In secondo luogo, si lamentava la violazione del vincolo derivante dalla precedente sentenza rescindente ex art. 627, comma 3, c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio non si fosse uniformato alle indicazioni della Cassazione: in particolare, non avrebbe valutato l'incidenza probatoria della conversazione intercettata del 1 aprile 2010, alla quale l'imputato era estraneo, né avrebbe adeguatamente spiegato perché da quella conversazione potesse desumersi una partecipazione attiva e stabile al sodalizio mafioso. La difesa contestava anche l'uso di elementi considerati meramente omissivi e il mancato confronto con alcune sentenze assolutorie irrevocabili relative ad altri soggetti menzionati nel dialogo captato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la richiesta di trattazione orale formulata nel precedente appello non conservava efficacia nel diverso giudizio di rinvio, che costituisce fase autonoma, e perché la richiesta successivamente presentata era tardiva rispetto al termine di quindici giorni previsto per chiedere la partecipazione all'udienza cartolare; ha inoltre escluso la nullità del decreto di citazione, rilevando che la disciplina sanzionatoria delle nullità è tassativa e che l'omessa indicazione del termine e della modalità di presentazione della richiesta non è causa di nullità. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte di appello si era effettivamente conformata ai principi fissati dalla precedente decisione rescindente, avendo valutato la conversazione intercettata del 1 aprile 2010, il ruolo attribuito all'imputato dagli interlocutori intranei al sodalizio, la sua collocazione al centro delle dinamiche associative, il conflitto con il referente della cosca e le ulteriori circostanze valorizzate dal giudice di rinvio; ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo alle sentenze assolutorie di terzi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalle parti civili costituite.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato come base della trattazione dell'udienza in presenza delle parti a seguito di rituale richiesta
invocato nel motivo processuale sulla dedotta nullità, ma ritenuto non decisivo
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
invocato a sostegno della censura motivazionale
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa per dedurre una nullità processuale
evocato quale disciplina del rito cartolare in appello e del giudizio di partecipazione delle parti
interpretato nel senso che il decreto di citazione deve contenere gli avvisi previsti dalla norma, ma che la mancata indicazione del termine di quindici giorni e della necessità di chiedere la partecipazione tramite difensore non integra nullità
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato per censurare il mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, dei principi fissati dalla sentenza rescindente
art. 429, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato dall'art. 601 quale parametro dei requisiti del decreto di citazione
art. 111 Cost.
invocato dalla difesa a sostegno delle censure sul contraddittorio e sulla partecipazione al giudizio
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza, la richiesta di trattazione orale o di partecipazione delle parti non si trasmette automaticamente dal precedente grado di giudizio: essa deve essere rinnovata nello specifico procedimento rescissorio entro i termini previsti dalla legge.
- L'omessa indicazione nel decreto di citazione del termine entro cui chiedere la partecipazione all'udienza e della necessità di formulare la richiesta a mezzo del difensore non integra, di per sé, una nullità, quando la disciplina positiva prevede tassativamente solo alcune ipotesi di invalidità del decreto.
- In sede di rinvio, il giudice di merito deve uniformarsi ai principi enunciati nella sentenza rescindente, ma può assolvere tale vincolo attraverso una motivazione che affronti effettivamente i punti indicati dalla Cassazione; non è necessario riprodurre testualmente le indicazioni rescindenti, purché il ragionamento sia coerente e completo.
- La partecipazione ad associazione di tipo mafioso richiede lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa e un contributo concreto, consapevole e causalmente apprezzabile alla vita del sodalizio; il ruolo attribuito informalmente o le sole condotte di contesto, se non inserite in un apporto effettivo, non bastano in astratto, ma la prova può desumersi anche da conversazioni tra affiliati e da elementi sintomatici delle dinamiche interne del gruppo.
- Conversazioni intercettate in cui l'imputato non sia interlocutore diretto possono avere rilevanza probatoria se gli interlocutori sono intranei al sodalizio e se il contenuto del dialogo, valutato nel suo complesso, consente di ricostruire con attendibilità il ruolo dell'imputato nelle dinamiche associative.
- La presenza di sentenze assolutorie relative a terzi menzionati in una conversazione intercettata non è automaticamente idonea a neutralizzare il valore probatorio del dialogo, se il giudice spiega perché quel contenuto resta comunque attendibile e non emergono spiegazioni alternative o elementi probatori contrari.
- Le censure di ricorso in cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata: la deduzione generica del mancato esame di elementi probatori non è sufficiente quando la sentenza di merito li abbia invece considerati ed espressamente valorizzati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26073/2026 del 13/07/2026
- Sentenza penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26074/2026 del 13/07/2026
- Sentenza penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26075/2026 del 13/07/2026
- Sentenza penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26076/2026 del 13/07/2026
- Sentenza penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26077/2026 del 13/07/2026
- Sentenza penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26078/2026 del 13/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →