Cassazione Penale, Sentenza n. 35218/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto detenzione domiciliare e semilibertà, nonché affidamento in prova al servizio sociale, con riferimento alla pena complessiva di due anni e quattro mesi di reclusione risultante dall’ordine di esecuzione di pene concorrenti n. 447 del 2025, emesso dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese e notificato il 24 gennaio 2026. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con ordinanza successiva all’udienza del 18 febbraio 2026, dichiarava inammissibili le prime due istanze e rigettava quella di affidamento in prova, ritenendo che la pena non consentisse l’accesso alle prime misure e che la gravità dei reati, la relazione UEPE del 16 febbraio 2026, la pericolosità sociale e l’elevato rischio di recidiva, insieme all’assenza di un percorso di revisione critica, ostassero all’affidamento. Il ricorrente deduceva: (1) violazione del contraddittorio e nullità, sostenendo che l’udienza era stata fissata con riferimento alla sola condanna per evasione e che il successivo cumulo delle pene, sul quale il Tribunale aveva fondato la valutazione, non era stato sottoposto al contraddittorio; (2) violazione delle garanzie procedurali del procedimento di sorveglianza, perché il Tribunale avrebbe deciso sulla base di un quadro esecutivo diverso da quello oggetto dell’udienza senza rinnovarla né comunicare la modifica alle parti; (3) motivazione apparente, poiché il diniego si basava su una valutazione complessiva della posizione del condannato sulla quale la difesa non aveva potuto interloquire e che sarebbe stata comunque assertiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondate le censure sul contraddittorio: l’oggetto del procedimento, riferito all’istanza e alla pena da eseguire risultante dall’ordine, era sufficientemente determinato; il nuovo ordine, pur non menzionato espressamente nel decreto di fissazione, era presente nel fascicolo a disposizione del condannato, che ne aveva anche ammesso la notificazione. La censura non spiegava inoltre in modo specifico perché le indicazioni contenute nel decreto non avessero consentito di predisporre un’adeguata difesa. La Corte ha richiamato il principio di unitarietà dell’esecuzione e il carattere novativo del provvedimento di cumulo rispetto al precedente titolo, nonché i criteri sulla sufficiente indicazione dell’oggetto nel procedimento di sorveglianza. Il ricorso è stato rigettato, non dichiarato inammissibile come richiesto dal Procuratore generale.
Norme richiamate
In primo luogo, va richiamato il pacifico principio dell'unitarietà dell'esecuzione della pena per cui, una volta operato il cumulo, di per sé obbligatorio, l'espressione «stessa condanna» contenuta nell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., dev'essere intesa come una delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutte le condanne come se fossero riferibili a un unico titolo esecutivo, costituito appunto dal provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, possano essere sospese, a norma dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. o perché non eccedono i limiti temporali di legge ovvero perché a qualcuna di esse non è riferibile una specifica sospensione precedente.
La nozione di «stessa condanna» comprende ciascuna condanna inglobata nel cumulo: le pene concorrenti vengono eseguite unitariamente e non possono essere separate per ottenere una distinta sospensione dell’esecuzione.
Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998, non può essere più disposta.
Anche quando le singole pene detentive brevi sarebbero autonomamente sospendibili, il pubblico ministero deve procedere al cumulo; se la pena complessiva supera i limiti previsti per le misure alternative, non è più possibile sospendere l’esecuzione ai sensi dell’art. 656 c.p.p.
In tema di procedimento di sorveglianza, l'avviso di fissazione dell'udienza disciplinato dal combinato disposto degli artt. 678, 666 e 127 cod. proc. pen., pur in assenza di un'esplicita previsione, deve contenere, anche se in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, al fine di garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio.
Nel procedimento di sorveglianza l’avviso deve identificare, anche sinteticamente o mediante rinvio ad atti già conosciuti, l’oggetto della trattazione, così da rendere effettivo il contraddittorio.
Si è invece esclusa qualsivoglia violazione del contraddittorio nel caso in cui il decreto di fissazione dell'udienza indicava l'oggetto del giudizio e non anche le ragioni per le quali è stato avviato, poiché incombe sull'interessato o sul suo difensore l'onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente di estrarne copia.
Quando l’avviso individua l’oggetto del procedimento, non è necessario che esponga anche tutte le ragioni che lo hanno originato; spetta all’interessato o al difensore consultare gli atti disponibili in cancelleria.
In tema di procedimento di sorveglianza, l'avviso di fissazione dell'udienza disciplinato dal combinato disposto degli artt. 678, 666 e 127 cod. proc. pen., pur in assenza di un'esplicita previsione, deve contenere, anche se in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, al fine di garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio.
Nel procedimento camerale di sorveglianza l’avviso deve indicare l’oggetto della trattazione, anche succintamente o richiamando atti già noti, quale condizione per un contraddittorio effettivo.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di detta indicazione determina una nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
L’omessa indicazione dell’oggetto del procedimento nell’avviso di fissazione dell’udienza determina una nullità per violazione delle garanzie di partecipazione e difesa.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel sistema dell’esecuzione penale, il cumulo delle pene concorrenti dà luogo a un’esecuzione unitaria: le singole condanne inglobate non possono essere poste separatamente in esecuzione per conseguire autonome sospensioni ai sensi dell’art. 656 c.p.p.
- Il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti che ingloba un precedente ordine di esecuzione ne determina, secondo i principi richiamati dalla Corte, la novazione e sostituzione; l’interessato può quindi formulare una nuova istanza di misura alternativa riferita al nuovo titolo esecutivo.
- L’avviso di fissazione dell’udienza nel procedimento di sorveglianza deve indicare, anche sinteticamente o tramite il richiamo ad atti conosciuti, l’oggetto del procedimento; l’omissione di tale indicazione può determinare nullità, mentre non occorre che l’avviso esponga tutte le ragioni dell’iniziativa se l’oggetto è individuabile.
- Se l’oggetto del procedimento è sufficientemente individuato e gli atti rilevanti sono disponibili nel fascicolo, la doglianza di violazione del contraddittorio deve indicare specificamente in che modo le informazioni contenute nell’avviso non abbiano consentito di predisporre la difesa; la mera allegazione di una sopravvenuta modifica del quadro esecutivo non basta.
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