Cassazione Civile, Ordinanza n. 04046/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione non è stato deciso nel merito dei motivi, perché le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti e difensori. La Corte ha verificato la sussistenza dei requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, disponendo la compensazione integrale delle spese, come richiesto congiuntamente dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accolto l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla società poi fallita e aveva dichiarato nullo il decreto di assegnazione immediata di beni pignorati ex art. 501 c.p.c. I quattro motivi di ricorso erano: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto non contestata l’idoneità alla conservazione dei beni fungibili pignorati o il loro termine minimo di conservazione; 2) violazione dell’art. 501 c.p.c., per avere il Tribunale escluso l’applicabilità della norma sul presupposto che i beni pignorati non fossero deteriorabili; 3) violazione dell’art. 56 legge fall., perché il Tribunale aveva ritenuto inammissibili le domande volte all’accertamento dell’esatto credito residuo, affermando che i crediti verso una società fallita devono essere dedotti in sede fallimentare; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., individuato nel successivo rinvenimento di un quantitativo di merce inferiore rispetto a quello risultante dal verbale di pignoramento e assegnato dal giudice dell’esecuzione.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina l’opposizione agli atti esecutivi proposta contro il decreto di assegnazione
richiamato quale disciplina dell’assegnazione immediata di beni pignorati; la ricorrente contestava l’interpretazione restrittiva della sua applicabilità
richiamato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione dei fatti allegati
art. 56 legge fall.
richiamato con riferimento alla deduzione e all’accertamento dei crediti verso il fallimento in sede concorsuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicata come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo
richiamato quale norma sulla rinuncia al ricorso
richiamato quale norma sulla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta nei modi previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c., determina l’estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di impugnazione.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese ove ciò sia richiesto congiuntamente dalle parti.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure formulate con il ricorso.
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