Parere n. 1021/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal sig. Pietro Sechi, per l’annullamento della sentenza del Consiglio di Stato n. 5206/2007 emessa all’esito di un giudizio per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5504/2004, e per il reintegro nel corpo della polizia penitenziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio giustiziale esperibile esclusivamente contro atti amministrativi definitivi e diretto a ottenere una tutela demolitoria. Non può quindi essere utilizzato come mezzo di gravame avverso sentenze, anche in ragione del principio di alternatività rispetto ai rimedi giurisdizionali che caratterizza l’istituto.
Ricorso straordinario per l’annullamento della sentenza del Consiglio di Stato n. 5206/2007 e per il reintegro nel corpo della polizia penitenziaria
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con presentazione diretta ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo l’annullamento della sentenza del Consiglio di Stato n. 5206/2007, resa all’esito di un giudizio di revocazione della sentenza n. 5504/2004, nonché il reintegro nel corpo della polizia penitenziaria. Il Ministero della giustizia ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, rilevando che il ricorso straordinario non può essere utilizzato quale mezzo di impugnazione di sentenze.
Osservazioni
Inammissibilità del ricorso contro una sentenza
Il ricorso straordinario è esperibile esclusivamente per l’impugnazione di atti amministrativi definitivi e non può essere utilizzato quale mezzo di gravame contro sentenze del Consiglio di Stato.
Principio di alternatività
L’inammissibilità è ulteriormente giustificata dal principio di alternatività del ricorso straordinario rispetto ai rimedi giurisdizionali.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio giustiziale utilizzabile esclusivamente contro atti amministrativi definitivi e finalizzato alla tutela demolitoria, non come mezzo di impugnazione di sentenze.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è esperibile esclusivamente contro atti amministrativi definitivi e non contro provvedimenti giurisdizionali.
- Il ricorso straordinario non può essere utilizzato come mezzo di gravame, revocazione o ulteriore impugnazione di una sentenza del giudice amministrativo.
- Il principio di alternatività rispetto ai rimedi giurisdizionali impedisce di utilizzare il ricorso straordinario per conseguire il riesame di decisioni giudiziarie.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro una sentenza del Consiglio di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Ministero della giustizia, avente a oggetto l’annullamento della sentenza del Consiglio di Stato n. 5206/2007, resa in un giudizio di revocazione della sentenza n. 5504/2004, nonché il reintegro del ricorrente nel corpo della polizia penitenziaria.
Domanda e posizione dell’amministrazione
Il ricorrente ha presentato direttamente il ricorso ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971. Il Ministero della giustizia, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, ha concluso per l’inammissibilità, rilevando che il ricorso straordinario non può essere utilizzato per impugnare sentenze.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha qualificato il ricorso straordinario come rimedio giustiziale esperibile esclusivamente contro atti amministrativi definitivi e finalizzato a una tutela demolitoria. Ne consegue che esso non può costituire un mezzo di gravame avverso una sentenza del Consiglio di Stato.
La Sezione ha inoltre richiamato il principio di alternatività del ricorso straordinario rispetto ai rimedi giurisdizionali. Tale principio esclude l’utilizzo del rimedio straordinario per ottenere il riesame o l’annullamento di una decisione giudiziaria.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. La richiesta di reintegro nel corpo della polizia penitenziaria non è stata quindi esaminata nel merito.
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