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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28764/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte territoriale ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 26/03/2021 perché la condannata non aveva pagato nei termini la somma liquidata alla parte civile (adempimento posto a condizione del beneficio). Allegri ha impugnato l'ordinanza sostenendo: (1) nullità/errore per aver dichiarato inammissibile la produzione documentale ritenendo applicabile il termine di cinque giorni previsto dall'art. 666 c.3 c.p.p. (secondo lei riservato alle memorie e non ai documenti); (2) vizio di motivazione perché in atti vi sarebbe prova (verbale di s.i.t.) che attesterebbe l'impossibilità di pagamento, sicché la revoca sarebbe stata decisa senza valutare un'ipotesi di incolpevole impossibilità dell'adempimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo profilo ha osservato che, pur essendo in linea di principio corretto che la produzione documentale nel processo di esecuzione non è vincolata dal termine di cinque giorni per il deposito delle memorie, il ricorrente non ha dimostrato che i documenti esclusi fossero idonei a influenzare la decisione (nessun elemento che collegasse quei documenti alla capacità economica o all'impossibilità dell'adempimento). Sul secondo profilo ha confermato che la mancata esecuzione della condizione patrimoniale non comporta automaticamente la revoca: il beneficiario può allegare l'assoluta impossibilità o rilevanti difficoltà di adempimento e il giudice deve verificarne attendibilità; però in questo caso le dichiarazioni della ricorrente erano generiche e prive di elementi specifici che ne comprovassero l'incolpevolezza o l'effettiva impossibilità, sicché la revoca era legittima. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Il comma 3 disciplina il termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie (non per la produzione documentale nel procedimento esecutivo, purché sia rispettato il contraddittorio). Il comma 5 attribuisce al giudice dell'esecuzione la facoltà di assumere nuove prove anche in udienza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione la produzione di documenti, se effettuata nel rispetto del contraddittorio, non è generalmente soggetta al termine dei cinque giorni previsto per le memorie (art. 666 c.3 c.p.p.).
  • Per censurare l'inammissibilità di documenti esclusi per intempestività è necessario dimostrare che quei documenti avrebbero potuto incidere sulla decisione: la mera deduzione generica non è sufficiente.
  • La mancata osservanza di un obbligo patrimoniale posto a condizione della sospensione condizionale della pena non determina automaticamente la revoca del beneficio: il condannato può allegare l'incolpevole impossibilità o difficoltà estrema dell'adempimento.
  • Le allegazioni di impossibilità di pagamento devono essere supportate da elementi specifici (documenti, circostanze concrete, tentativi di adempimento, cause sopravvenute come malattia, perdita del lavoro, pignoramenti ecc.) affinché il giudice ne valuti l'attendibilità.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di valutare la credibilità e la rilevanza delle prove sull'impossibilità di adempiere; in assenza di prove concrete la revoca del beneficio è legittima.
  • In situazioni simili è consigliabile produrre tempestivamente documentazione probatoria sulla situazione economica e sulle cause dell'inadempimento e dedurre chiaramente in che modo tali elementi incidono sulla possibilità di adempimento.

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