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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16171/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava due profili principali: (1) violazione del diritto di difesa per presunta mancata assunzione/rinnovazione di prove testimoniali decisive dopo l'annullamento della prima sentenza assolutoria, con riferimento alla giurisprudenza CEDU (Dan/Moldova) e all'art. 603/3-bis cpp; (2) errata esclusione della scriminante del diritto di critica politica da parte del giudice d'appello, essendo le affermazioni dell'imputato riferite a fatti di interesse pubblico e veritiere o comunque nella continenza del linguaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e infondata: il ricorrente non ha indicato quali testimonianze sarebbero state decisive né ha impugnato il provvedimento di revoca delle escussioni già motivato; inoltre non sussisteva l'obbligo di rinnovare l'istruttoria perché, dopo l'annullamento della prima assoluzione, i giudici di merito avevano comunque pronunciato decisioni conformi di condanna (ipotesi di "doppia pronuncia conforme"), per cui il meccanismo previsto dall'art. 603/3-bis cpp non trova applicazione obbligatoria. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che le espressioni del ricorrente erano attacchi personali e insinuazioni denigratorie prive di una funzione informativa o di critica politica collegata a interessi pubblici; pertanto la scriminante è stata correttamente esclusa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e al rimborso di euro 3.920,00 alle parti civili, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 603/3-bis cod. proc. pen.

    La norma e la giurisprudenza collegata impongono al giudice di appello, quando vi è una pronunzia liberatoria in primo grado e il giudice d'appello giunge alla condanna, di riassumere l'istruttoria dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative ritenute decisive. Tuttavia, la corte ha precisato che tale obbligo è direzionato al giudice d'appello e non trova applicazione quando, dopo annullamento e nuovo giudizio, si registrino pronunce conformi di condanna (ipotesi di "doppia pronuncia conforme").

  • art. 495 cod. proc. pen.

    art. 495, comma 4, cod. proc. pen.

    L'ordinanza di revoca dell'ammissione di prove testimoniali deve essere motivata; il giudice valuta la perdurante necessità dell'audizione tenendo conto delle prove già assunte. Nel caso di specie la revoca è risultata adeguatamente motivata e non impugnata.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina dei poteri officiosi del giudice in ordine all'assunzione della prova: la richiesta di una parte che non abbia inserito il testimone nella propria lista vale come sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice e non assegna automaticamente il diritto ad escussione.

  • Giurisprudenza CEDU (Dan/Moldova)

    La giurisprudenza europea sancisce il principio di immediatezza e la necessità, in alcuni casi, di rinnovare le prove dichiarative per assicurare equità processuale; tuttavia l'applicazione pratica dipende dal quadro procedurale concreto e dal grado che deve eventualmente riassumere l'istruttoria.

Massime di principio

  • Le doglianze sulla mancata assunzione o rinnovazione di prove devono essere specifiche: indicare quali testimonianze sono state rifiutate, la loro rilevanza e pertinenza, e impugnare i provvedimenti interlocutori ove necessario, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile o infondato.
  • Se una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre parti possono esaminarlo solo se quel teste figura anche nella loro lista; altrimenti la richiesta costituisce mera sollecitazione all'intervento del giudice (art. 507 c.p.p.).
  • L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603/3-bis c.p.p. è rivolto principalmente al giudice d'appello quando si passa da un'assoluzione a una condanna: se, dopo annullamento e nuovo giudizio, le pronunce di merito risultano conformi nella colpevolezza (doppia pronuncia conforme), il meccanismo della riassunzione può non trovare applicazione.
  • Per invocare la scriminante del diritto di critica è necessario che le espressioni abbiano una connessione con l'interesse pubblico e la funzione di informazione/controllo; attacchi personali, insinuazioni denigratorie o colpevolizzazioni non supportate da elementi pertinenti non rientrano nella protezione della critica politica.
  • In sede di impugnazione di sentenze penali è essenziale distinguere questioni di diritto procedurale (es. ammissibilità e rinnovazione delle prove) da questioni di merito sulla qualificazione delle espressioni (critica vs diffamazione): la Cassazione verifica la correttezza dell'applicazione del diritto e il rispetto dei principi di motivazione, ma non sostituisce il giudizio di valore dei fatti quando le decisioni di merito sono congruamente motivate.
  • La genericità delle censure processuali espone il ricorrente al rischio di inammissibilità; la prassi difensiva deve quindi documentare puntualmente gli atti impugnati e il nesso tra prova non assunta e decisione sfavorevole.

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