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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26831/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per la riparazione per ingiusta detenzione (custodia cautelare in carcere dall'11/03/2013 al 17/02/2017) censurando l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato la domanda. Il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., sostenendo che il giudice della riparazione non avrebbe tenuto conto degli accertamenti della sentenza assolutoria: la presunta gravità indiziaria sarebbe stata fondata solo sulla circostanza che Cuppari avrebbe proposto ad una vittima un accordo commerciale (un'anticipazione di forniture con una percentuale), circostanza ritenuta nel giudizio di cognizione insufficiente a collegare il ricorrente agli atti estorsivi successivi commessi da altri. La difesa contestava che la Corte territoriale avesse parlato apoditticamente di "colpa grave" senza indicare nesso eziologico e ragioni per interpretare la proposta commerciale come indizio di colpevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità (violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., mancata indicazione puntuale e specifica del confronto con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata). In motivazione la Corte ha confermato che la Corte territoriale aveva valorizzato una serie di condotte fattuali (accompagnamento ai colloqui carcerari dei familiari di un esponente 'ndranghetista, procacciamento di un'autovettura, oltre 800 conversazioni intercettate e costanti contatti con soggetti ritenuti organici all'associazione) come indizi di contiguità e cooperazione, elementi ritenuti ostativi al diritto alla riparazione. È stata dunque rigettata la richiesta di riparazione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Norma di riferimento per la riparazione per ingiusta detenzione; nel ricorso era richiamata come parametro di diritto, ma la Corte ha ritenuto l'impugnazione aspecifica e quindi inammissibile senza esaminare specificamente un vizio di applicazione di questa norma.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiama il requisito di specificità dell'impugnazione in Cassazione; la Corte ha applicato il principio che il ricorso deve indicare puntualmente ragioni di diritto e fatti che fondano il dissenso, in mancanza del quale è inammissibile.

  • art. 591 c.p.p.

    Conferma i requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione in Cassazione; richiamata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso aspecifico.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Usata come parametro per la condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che la parte avesse agito in colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ma ha comunque disposto il pagamento di una somma equitativa (euro 3.000).

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4: Dieni, Calò, Maltese, Fratepietro ecc.)

    Principio interpretativo secondo il quale la frequentazione ambigua e la partecipazione a contesti con soggetti coinvolti in reati gravi possono costituire indizi di complicità e integrare la c.d. colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha richiamato questa giurisprudenza per legittimare la valutazione della Corte territoriale.

Massime di principio

  • Un ricorso per la Corte di Cassazione deve essere specifico: indicare punto per punto le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che contestano l'ordinanza impugnata; l'omissione di tale confronto comporta l'inammissibilità.
  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice può ritenere ostativa la responsabilità patrimoniale dello Stato quando emergano elementi di "colpa grave" del detenuto, anche se in sede di cognizione si è poi pronunciata un'assoluzione; condotte quali frequenti rapporti con esponenti di associazioni mafiose, contatti ripetuti intercettati e azioni di supporto (es. accompagnamento ai colloqui, procacciamento mezzi) possono essere valutate come indizi rilevanti.
  • L'assoluzione nel giudizio penale per non aver commesso il fatto non esclude automaticamente la valutazione, nel giudizio di riparazione, di comportamenti fattuali che possano integrare una colpa grave: il giudice della riparazione valuta la consistenza degli indizi e il nesso con la misura cautelare.
  • Per contrastare efficacemente una decisione negativa sulla riparazione è necessario nel ricorso di cassazione confrontarsi esplicitamente con tutte le argomentazioni del giudice della riparazione e indicare perché gli elementi ritenuti ostativi non siano pertinenti o non configurino colpa grave.
  • La mancata specificità del ricorso non solo conduce all'inammissibilità ma può comportare condanne al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle Ammende; quindi è opportuno curare la strutturazione formale e sostanziale dell'impugnazione.

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