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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34569/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione deducendo errata applicazione della legge penale per il mancato rilievo della prescrizione sopravvenuta nel corso del giudizio di appello e denuncia un vizio di motivazione in ordine al ribadito giudizio di colpevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'appello di secondo grado era già stato dichiarato inammissibile per genericità, il che ha impedito la formazione di un valido rapporto processuale in appello: ne consegue l'impossibilità di rilevare la prescrizione sopravvenuta o di rivedere il giudizio di colpevolezza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata per spiegare che la trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta secondo la disciplina emergenziale; rilevanza procedurale relativa alla forma del procedimento davanti alla Corte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e possibilità di comminare somme a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'impugnazione irregolare.

  • Sez. U., sent. n. 32 del 22/11/2000 (giurisprudenza)

    Principio giurisprudenziale secondo cui la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione inibisce il rilievo di questioni che avrebbero dovuto essere trattate nel grado impugnatorio (es. prescrizione sopravvenuta) e, più in generale, si applica ai giudizi di impugnazione.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Usata per giustificare la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) in ragione della colpevole irregolarità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se l'appello di secondo grado è dichiarato inammissibile per genericità o per vizi formali, il giudizio di secondo grado non produce un valido rapporto processuale: non è possibile in Cassazione rilevare questioni (come la prescrizione sopravvenuta) che dovevano essere sollevate e decise in appello.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato se l'impugnazione precedente non ha formato un valido contraddittorio; in tal caso non si procede al riesame del merito.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende quando l'irregolarità dell'impugnazione è imputabile a colpa del ricorrente o del suo difensore.
  • Per evitare l'inammissibilità è essenziale che l'atto di impugnazione, soprattutto l'appello, rispetti i requisiti di specificità e motivazione: i motivi devono essere chiari e riferibili a punti concreti della decisione impugnata.
  • Prima di dedurre in Cassazione la prescrizione o altri profili di diritto sostanziale, occorre verificare che tali questioni siano effettivamente proponibili dato lo stato del processo e l'esito delle impugnazioni precedenti.

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