Cassazione Civile, Ordinanza n. 07545/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. 193/2016, convertito nella l. 225/2017. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato un'istanza di dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere, deducendo di essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 193/2016, di aver versato quanto richiesto dall'ente impositore e di essersi impegnata a rinunciare al contenzioso pendente. La documentazione prodotta attestava la regolarità dei pagamenti ai fini della definizione agevolata.
Norme richiamate
La norma consente la definizione agevolata della controversia fiscale; il pagamento di quanto dovuto e la relativa adesione comportano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
conversione del d.l. n. 193/2016
La legge di conversione è richiamata come base normativa della definizione agevolata che giustifica l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando la parte contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata prevista dalla legge fiscale e documenta l'avvenuto pagamento delle somme dovute, il giudizio tributario diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere ed è dichiarato estinto.
- In presenza di una definizione agevolata perfezionata, il giudice di legittimità può limitarsi a prendere atto dell'intervenuta estinzione del rapporto processuale, compensando le spese se la vicenda lo giustifica.
Come è indicizzato
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