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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35310/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un’avvocata aveva proposto opposizione avverso un decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Crotone; il tribunale aveva accolto l’opposizione e liquidato complessivamente euro 720, ma aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché motivata soltanto con la natura del giudizio e con la mancata opposizione della parte resistente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la censura: ha affermato che la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. è consentita solo nei casi tassativi indicati dalla norma, cioè soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oppure, dopo l’intervento della Corte costituzionale n. 77/2018, altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Ha escluso che possano integrare tali presupposti la mera natura del giudizio o la mancata attività difensiva del Ministero. Perciò ha accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Crotone, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla regola generale della soccombenza nelle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, non per ragioni generiche come la natura del giudizio o la mancata difesa dell’intimato

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge

  • Corte costituzionale n. 77/2018

    richiamata per l’ampliamento dei casi di compensazione alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

Massime di principio

  • Nel sistema dell’art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite costituisce eccezione alla regola della soccombenza e richiede una motivazione ancorata a presupposti tipizzati o comunque riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni analoghe.
  • Non sono idonei a giustificare la compensazione, da soli, né la mera natura del procedimento né la mancata costituzione o attività difensiva della parte intimata.
  • Il giudice che disponga la compensazione fuori dai casi consentiti incorre in violazione di legge sulla regolazione delle spese, con conseguente cassazione della decisione sul punto e rinvio per il nuovo regolamento delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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