Cassazione Civile, Ordinanza n. 35310/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un’avvocata aveva proposto opposizione avverso un decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Crotone; il tribunale aveva accolto l’opposizione e liquidato complessivamente euro 720, ma aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché motivata soltanto con la natura del giudizio e con la mancata opposizione della parte resistente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura: ha affermato che la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. è consentita solo nei casi tassativi indicati dalla norma, cioè soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oppure, dopo l’intervento della Corte costituzionale n. 77/2018, altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Ha escluso che possano integrare tali presupposti la mera natura del giudizio o la mancata attività difensiva del Ministero. Perciò ha accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Crotone, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla regola generale della soccombenza nelle spese
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, non per ragioni generiche come la natura del giudizio o la mancata difesa dell’intimato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge
Corte costituzionale n. 77/2018
richiamata per l’ampliamento dei casi di compensazione alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
Massime di principio
- Nel sistema dell’art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite costituisce eccezione alla regola della soccombenza e richiede una motivazione ancorata a presupposti tipizzati o comunque riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni analoghe.
- Non sono idonei a giustificare la compensazione, da soli, né la mera natura del procedimento né la mancata costituzione o attività difensiva della parte intimata.
- Il giudice che disponga la compensazione fuori dai casi consentiti incorre in violazione di legge sulla regolazione delle spese, con conseguente cassazione della decisione sul punto e rinvio per il nuovo regolamento delle spese.
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