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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43283/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna l'assoluzione per particolare tenuità pronunciata dal Tribunale di Firenze, censurando l'erronea applicazione degli artt. 131-bis, 133 e 648 c.p. e la carenza/contraddittorietà della motivazione. Il ricorso contesta che il giudice di merito abbia valutato la tenuità solo in base al modico valore del personal computer (€350) e alla presunta "fungibilità" del bene senza considerare il danno rilevante subito dalla persona offesa per la perdita irreversibile di file (fotografie della figlia, dati bancari) conseguente alla formattazione, nonché la gravità del danno ai sensi dell'art. 133 c.p. La difesa dell'imputato invece ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che il dolo della ricettazione non si estende ai dati immateriali e che non v'è prova che l'imputato abbia cancellato i file, per cui va comunque considerata la tenuità del fatto in relazione al valore materiale del bene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno rilevato carenza e superficialità della motivazione del Tribunale, sottolineando che per accertare la particolare tenuità occorre una valutazione complessiva e motivata di tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo), e non il solo valore economico del bene ricettato o formule apodittiche sulla "fungibilità". Conseguentemente la decisione di non punibilità ex art. 131-bis non è confermata e deve essere riesaminata alla luce delle motivazioni richieste dalla Corte.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis va valutata con riferimento a tutti i criteri dell'art. 133 c.p. e non può limitarsi al solo valore economico del bene materiale.
  • La perdita di dati immateriali (fotografie, dati sensibili) può costituire elemento rilevante ai fini della valutazione del danno e della gravità del reato; il giudice deve esprimersi espressamente su tale aspetto.
  • La qualificazione della "fungibilità" del bene ricettato non è di per sé sufficiente a fondare una riduzione di pena o l'esclusione della punibilità se gli effetti concreti della condotta hanno cagionato un danno significativo.
  • Se la sentenza di merito si limita a formule di stile o a valutazioni apodittiche senza esaminare le modalità della condotta e l'entità del danno, la decisione è vulnerabile in cassazione per carenza di motivazione.
  • Nel dubbio sulla responsabilità per specifiche conseguenze (es. cancellazione di file) il giudice deve valutare la prova della condotta concreta dell'imputato; in mancanza di prova la rilevanza del danno non può essere automaticamente attribuita all'imputato.

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