Cassazione Civile, Ordinanza n. 05698/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per saldi negativi di conto corrente. In primo grado l'opposizione era stata respinta; i debitori avevano poi proposto appello, lamentando, tra l'altro, il difetto di rappresentanza sostanziale del soggetto che aveva conferito la procura alle liti per conto della banca e la legittimità del recesso dalla relazione di conto. La Corte d'appello di Genova aveva confermato la decisione di primo grado sulla rappresentanza e dichiarato inammissibile il motivo di gravame sul recesso per difetto di specificità. In cassazione i ricorrenti hanno affidato il ricorso a due motivi: con il primo hanno denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse rigettato apoditticamente la censura sulla rappresentanza del funzionario che aveva sottoscritto la procura per la banca, senza chiarire i limiti del potere rappresentativo e senza spiegare la rilevanza della delibera del 29.5.2007 del consiglio di amministrazione; con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita contraddittorietà della sentenza, perché la Corte avrebbe dapprima ritenuto ammissibile l'appello della banca e poi dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello dei debitori sul recesso, per mancato confronto con le ragioni del primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché, prima della decisione, i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. La rinuncia è stata considerata tempestiva e valida: non tardiva perché depositata prima dell'inizio dell'adunanza camerale, e non inefficace perché sottoscritta dal difensore munito di procura speciale che lo autorizzava anche a rinunciare agli atti. La mancata accettazione della controparte non ha impedito l'estinzione del giudizio, ma ha lasciato ferma la regolazione delle spese secondo il principio di causalità. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese in favore della resistente.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura dei ricorrenti invocava il vizio di motivazione apparente della sentenza di appello, deducendo la nullità della decisione per motivazione apodittica.
La censura dei ricorrenti contestava la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità.
La rinuncia al ricorso per cassazione è stata ritenuta efficace pur in mancanza di accettazione della controparte, poiché depositata tempestivamente e sottoscritta da difensore munito di procura speciale anche per rinunciare agli atti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestivamente depositata e proveniente da difensore munito di procura speciale comprensiva del potere di rinunciare agli atti, determina l'estinzione del giudizio anche se non è accettata dalla controparte.
- L'efficacia della rinuncia non è esclusa dalla sola sottoscrizione del difensore, quando la procura speciale conferita per il giudizio di cassazione attribuisca espressamente anche il potere di rinunciare agli atti.
- La mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente non impedisce la declaratoria di estinzione, ma non esonera il giudice dal provvedere sulle spese secondo il principio di causalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05667/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05668/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05669/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05670/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05675/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05678/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →