Cassazione Penale, Ordinanza n. 32198/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, rilevando la violazione dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena inflitta per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. L'unico motivo di ricorso riguardava la correttezza della motivazione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto la censura generica e indeterminata, poiché non individuava gli specifici elementi posti a fondamento della doglianza e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi né di esercitare il proprio sindacato, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento della censura; la genericità o indeterminatezza del motivo, tale da impedire al giudice di individuare i rilievi e svolgere il controllo richiesto, determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che contesti la motivazione sul trattamento sanzionatorio senza indicare puntualmente gli elementi della decisione ritenuti erronei e le ragioni della censura.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata sulla pena è logicamente corretta, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con essa; la mera contestazione della correttezza della determinazione sanzionatoria non consente l'esercizio del sindacato di legittimità.
- La mancanza dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, nei casi previsti, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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