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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8038/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la legittimità della trattazione d'appello in presenza tenutasi il 12/06/2024 in assenza del difensore di fiducia nominato dall'imputato (avv. Rocco Marsiglia). Nonostante la nomina del difensore risultasse in atti già dal 8/09/2015 e fosse stata ribadita il 04/04/2024, l'avviso d'udienza del 27/03/2024 venne notificato ad un difensore revocato (avv. Mauro Marconi). Il difensore Marsiglia depositò il 31/05/2024 una memoria chiedendo il rinvio per omessa notifica ma la Corte di appello procedette comunque, dopo che l'imputato (detenuto) aveva chiesto la trattazione in presenza. Il ricorrente denunciava violazione delle norme sulla notifica agli difensori e sulla nullità processuale (artt. 161, 179, 180, 601 c.p.p.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha infatti constatato che la notifica dell'atto di citazione era stata erroneamente indirizzata al difensore revocato nonostante la nomina tempestiva dell'avv. Marsiglia; ha ritenuto che l'omessa comunicazione al difensore di fiducia integra una nullità insanabile quando determina la sua assenza e che la deduzione della nullità era stata proposta tempestivamente tramite memoria. Ha precisato che il deposito di una memoria non può sanare l'omessa notifica in violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p., essendo necessaria la preventiva possibilità per il difensore di esercitare le prerogative difensive. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio (annullamento con rinvio).

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    richiamato nel quadro delle garanzie difensive con riferimento alla necessità che il difensore di fiducia sia effettivamente informato dell'udienza

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    indica i casi in cui la nomina del difensore opera in modo rilevante ai fini della notifica degli atti processuali; la Corte rileva che la nomina produsse l'obbligo di notificare al difensore Marsiglia

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    norma le modalità di avviso e notifica al difensore: la mancata notifica al difensore di fiducia è fonte di nullità

  • art. 180 cod. proc. pen.

    disciplina la distinzione tra nullità assoluta (insanabile) e nullità di ordine generale: la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica determina nullità insanabile se ha determinato l'assenza del difensore

  • art. 601, comma 3 cod. proc. pen.

    previsto il termine dilatorio per le notifiche relative all'udienza: la Corte sottolinea che l'obbligo di avviso nei termini serve a consentire al difensore di esercitare le prerogative difensive e non può essere sanato dal semplice deposito di memoria

  • art. 121 cod. proc. pen.

    richiamato per la tempestività della deduzione a mezzo memoria: la Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione sollevata dal difensore tramite memoria

  • art. 611 cod. proc. pen.

    citato in relazione al trattamento del ricorso in Cassazione senza intervento delle parti (applicazione delle modifiche legislative recenti)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato in merito ai limiti della motivazione del ricorso per cassazione presentato nei termini e nelle modalità previste

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso d'udienza deve essere indirizzata al difensore di fiducia effettivamente nominato e registrato prima del decreto di citazione: l'omessa notifica al difensore legittimamente nominato integra una nullità che può essere insanabile se ha determinato la sua assenza.
  • Il deposito di memorie e la partecipazione in altra forma dell'imputato (es. videocollegamento) non sanano automaticamente l'omessa notificazione al difensore: il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 601 c.p.p. è essenziale per garantire un'effettiva esercitazione del diritto di difesa.
  • L'eccezione di difetto di notifica va sollevata tempestivamente (anche mediante memoria) per essere efficace; se tempestiva, può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Prima di procedere a udienze decisive è necessario verificare nelle formalità d'udienza la correttezza delle nomine difensive e delle notifiche: l'amministrazione giudiziaria deve assicurare che eventuali revoche o nuove nomine siano annotate e le notifiche siano inviate ai soggetti attuali.
  • La richiesta dell'imputato di trattazione in presenza non comporta automaticamente la rinuncia alle contestazioni sulle irregolarità di notifica del difensore; se il difensore non ha avuto la possibilità concreta di partecipare o eccepire, la nullità può essere dichiarata.

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