Cassazione Penale, Ordinanza n. 33778/2026 del 17/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
Gli imputati hanno ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva riformato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato; per uno degli imputati era stata contestata anche la recidiva reiterata e specifica. Il ricorso proposto nell'interesse del primo imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate tali censure, osservando che la recidiva era stata motivata sulla base della quantità e della natura dei precedenti, indicativi di una ricaduta non occasionale nel delitto, e che il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato dall'insofferenza manifestata rispetto al vincolo cautelare e dalla natura necessitata della confessione. Il ricorso proposto nell'interesse del secondo imputato deduceva vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante. La censura è stata ritenuta nuova, poiché nell'atto di appello era stata chiesta l'applicazione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante, regime accordato dalla Corte di appello, senza che fosse stata richiesta la prevalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione sulla recidiva e sulle attenuanti generiche è stata considerata adeguata e coerente. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva per la prima volta in cassazione la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante, mentre in appello era stata chiesta soltanto l'equivalenza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno, secondo il dispositivo riportato, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva richiede una valutazione personalizzata; la quantità e la natura dei precedenti possono giustificare il giudizio di ricaduta non occasionale nel delitto.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza la necessità di esaminare ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto o risultante dagli atti.
Massime di principio
- La valutazione della recidiva deve essere personalizzata e può fondarsi sulla quantità e sulla natura dei precedenti quando tali elementi rendano non occasionale la ricaduta nel delitto; la motivazione non è incoerente per il solo fatto che il giudice differenzi il percorso valutativo rispetto a posizioni coimputate.
- Nel rigettare la richiesta di circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, potendo richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- È inammissibile per novità il motivo di ricorso per cassazione che chieda la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante quando nel giudizio di appello era stata richiesta soltanto l'equivalenza e quest'ultima era stata accordata.
Come è indicizzato
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