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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34757/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento dell’imposta di registro, per euro 36.751,00, in relazione alla registrazione di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, in un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, aveva ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità dovute. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che la pronuncia dovesse essere tassata con aliquota dell’1% perché avente natura di mero accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. L’Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 37 e dell’art. 8, lett. b), del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la sentenza della Corte d’Appello avesse natura di condanna al pagamento di somme e dovesse quindi essere tassata con imposta proporzionale del 3% ai sensi della lett. b), non dell’1% ai sensi della lett. c).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ribadito il principio secondo cui, in tema di imposta di registro, la sentenza che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, accerta l’esatto ammontare dell’indennità e dispone il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti non ha natura di condanna, ma di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Ne consegue l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1% ex art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate per il consolidamento dell’orientamento di legittimità nel corso della causa.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la qualificazione della sentenza ai fini tariffari dipende dal contenuto sostanziale del provvedimento e non dalla mera presenza di un ordine accessorio di deposito o di adempimenti funzionali.
  • La sentenza resa in opposizione alla stima dell’indennità di esproprio o di occupazione legittima, quando si limita ad accertare l’esatto ammontare dell’indennità e a disporre il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non integra una condanna al pagamento in favore dell’espropriato.
  • L’ordine di deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti è un adempimento strumentale e prodromico alla procedura espropriativa, posto anche a tutela di terzi creditori e della parte pubblica debitrice, e non costituisce il bene della vita perseguito con l’opposizione alla stima.
  • Se il giudizio ha ad oggetto la sola congruità e conformità dell’indennità ai criteri di legge, senza domanda di pagamento dell’indennità già definitivamente accertata, la decisione conserva natura di accertamento di un diritto a contenuto patrimoniale ai fini dell’imposta di registro.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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